I lavori e le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate in modo da non mettere a rischio la sicurezza di persone, animali domestici o beni e da non danneggiare l’ambiente.
I requisiti dei prodotti da costruzione sono definiti da norme, specifiche e omologazioni tecniche nazionali che spesso presentano differenze, creando così ostacoli al commercio dei prodotti stessi alll’interno dell’Unione europea.
Proprio al fine di armonizzare le normative in materia di prodotti di costruzione e rimuovere gli ostacoli alla loro libera circolazione nel mercato interno, il 9 marzo scorso è stato adottato il regolamento n. 305/2011 che definisce le condizioni per la l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione , stabilendo regole uniformi per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione.
Il regolamento, nel toccare vari aspetti quali la sicurezza degli edifici, la salute, la durabilità, il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente e altri importanti risvolti di natura economica e sociale, introduce specifiche tecniche che comprendono prove, calcoli e altri mezzi idonei a valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e specifica che, nel valutare la prestazione di un prodotto da costruzione è opportuno tenere conto anche degli aspetti sanitari e di sicurezza legati al suo utilizzo durante l’intero ciclo di vita.
Il provvedimento fissa metodi specifici per valutare e verificare che la prestazione legata alle caratteristiche essenziali dei prodotti sia costante e prevede specifiche disposizioni a garanzia dell’obbligo di apporre la marcatura CE.
In pratica, con l’apposizione della marcatura CE, i produttori devono dichiarare che si assumono la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione. Sono previste procedure semplificate per le piccole imprese e per i prodotti fabbricati non in serie.
E’ solo la marcatura CE che può attestare che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata e risponde ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell’UE ma altre marcature possono tuttavia essere utilizzate, a condizione che contribuiscano a migliorare la protezione degli utilizzatori di prodotti da costruzione e non siano contemplate dalla normativa esistente di armonizzazione dell’UE.
Il provvedimento è in vigore dal 24 aprile 2011, ma gran parte delle sue disposizioni si applicheranno in via differita, a decorrere dal 1° luglio 2013.