L’11 maggio scorso il Parlamento europeo ha approvato, in seconda lettura, l'accordo raggiunto con il Consiglio sulle modifiche del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili.
Il team negoziale del Parlamento ha ottenuto dagli Stati membri importanti concessioni sull'etichettatura delle parti in pelle e l'impegno di uno studio di fattibilità sull'etichettatura d'origine.
Grazie alle nuove norme in materia di etichettatura tessile approvate dal Parlamento i consumatori europei non rischieranno più di acquistare inavvertitamente abiti contenenti pelliccia o pelle.
La nuova legislazione dovrebbe assicurare una più rapida introduzione di fibre nuove e prodotti innovativi sul mercato. La Commissione, inoltre, dovrà presentare uno studio sull'introduzione dell'etichetta "Made in", possibilmente accompagnato da una proposta legislativa.
Punti salienti
1. L'uso di pelli e pellicce deve essere indicato
«Parti non-tessili di origine animale»: sarà questa la denominazione adottata per indicare l'uso di pellicce e pellame nei prodotti tessili e a beneficiarne sarà soprattutto chi soffre di allergie. Qualunque utilizzo di materiali derivati da parti animali dovrà essere chiaramente indicato sulle etichette dei prodotti tessili. La pelliccia è spesso usata come guarnizione in indumenti relativamente poco costosi e spesso è difficile per i consumatori distinguere tra una pelliccia vera e di buona qualità e una pelliccia falsa.
Alla Commissione è stato chiesto di presentare, entro il 30 settembre 2013, uno studio di fattibilità sulla possibile connessione fra le reazioni allergiche e le sostanze chimiche (come i coloranti, i biocidi o le nano-particelle) utilizzate nei tessuti.
2. "Made in"
Nonostante le pressioni del Parlamento che chiedeva l'obbligatorietà dell'etichettatura d'origine sui prodotti tessili importati da Paesi terzi, la proposta, molto controversa per alcuni Stati membri, è stata respinta dal Consiglio.
I governi nazionali hanno però accettato di chiedere alla Commissione di presentare uno studio, sempre entro il 30 settembre 2013, sulla fattibilità di un sistema di etichettatura d'origine, per dare ai consumatori "informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari per assicurare la completa tracciabilità del prodotto tessile". Tale relazione di valutazione potrà essere accompagnata da una proposta legislativa.
3. Possibili nuovi requisiti di etichettatura e nuove tecnologie
Lo studio della Commissione dovrebbe anche valutare la possibilità di stilare dei requisiti di etichettatura validi per tutti (al momento facoltativi), di stabilire un sistema uniforme di etichettatura della taglia per gli indumenti, valido su scala europea, e introdurre un'indicazione per le sostanze allergeniche. Il Parlamento ha inoltre evidenziato la necessità di valutare per il futuro l'utilizzo di nuove tecnologie per garantire la tracciabilità dei tessuti, come i micro-chips o le frequenze radio, al posto delle tradizionali etichette.
4. Dispensa per i sarti indipendenti
Le nuove norme prevedono un'esenzione dall'obbligatorietà di rispettare i requisiti per l'etichettatura per i prodotti tessili "fatti su misura" da sarti indipendenti.
Le prossime tappe
Dopo l'approvazione dell’11 maggio, le nuove regole sull'etichettatura dovranno essere formalmente sottoscritte dagli Stati membri. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea. Per i nuovi requisiti di etichettatura, così come per le norme sull'etichettatura delle parti in pelle, ci sarà da aspettare un periodo di transizione di due anni e mezzo, per dare alle aziende il tempo di adeguarsi.
Fonte: Europarlamento.eu