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Export verso Russia di calzature - certificazioni necessarie.

Dati
Paese: 
Italia
Tipologia: 
Calzature
Domanda

Buongiorno, in riferimento alla telefonata intercorsa, vorrei informazioni (costi e modalità di ottenimento) relative al certficato GOST necessario per l\' esportazione di calzature verso la Russia.
Vi ringrazio anticipatamente.

 

Risposta

Giro la risposta dell\'Ufficio Ice di Mosca relativamente al Vs. quesito

tra il 2010 e il 2013 l’Unione Doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakhstan ha elaborato più di trenta regolamenti disciplinanti i requisiti tecnici obbligatori per la gran parte dei prodotti presenti sui mercati dei tre Paesi. Per quanto riguarda le calzature per adulti la nuova normativa di riferimento è il Regolamento tecnico TR TS 017/2011 “Sulla sicurezza dei prodotti dell\'industria leggera”, entrato in vigore nel luglio 2012. Fino al primo luglio 2014 tale atto è stato affiancato in via transitoria dalla previgente normativa nazionale russa (GOST R); dopo tale data, invece, gli attestati di conformità GOST R ottenuti prima del luglio 2012 non sono più validi, ed è necessario munirsi di documenti certificanti la conformità dei prodotti in base alla nuova normativa doganale (EAC) per poterli importare e commercializzare in Russia.

Riassumendo: prima del luglio 2012 i prodotti andavano certificati in base agli standard russi GOST R; dal luglio 2012 al maggio 2014 i prodotti potevano essere certificati solo in base alla normativa EAC ma gli attestati GOST R ottenuti prima del luglio 2012 restavano validi parallelamente a quelli EAC; dal luglio 2014 gli attestati GOST R non sono più validi e per importare prodotti in Russia è obbligatorio munirsi di un attestato EAC.

A seconda della tipologia di prodotto, sono due le forme di attestazione di conformità previste dal regolamento 017/2011: la certificazione obbligatoria e la dichiarazione di conformità. La prima viene rilasciata da un organismo all’uopo preposto (necessariamente rientrante nel Registro Unico degli Enti di Certificazione dell’Unione Doganale) sulla base di un contratto stipulato con il soggetto richiedente. Quanto invece alla dichiarazione di conformità, essa è sostanzialmente un’autocertificazione prodotta dal richiedente stesso sulla base di attestati di prova ottenuti autonomamente o avvalendosi della collaborazione di un laboratorio di analisi terzo.

Ai sensi dell’art. 11.3 del regolamento 017/2011, per le calzature, escluse quelle di feltro/lana cotta (e quelle da bambino o antinfortunistiche alle quali si applica una diversa normativa) è prevista la necessità di produrre la dichiarazione di conformità seguendo l’iter e presentando i documenti previsti dall\'articolo in questione.

Si comunica che il soggetto legittimato a produrre la dichiarazione di conformità deve (i) necessariamente essere una persona giuridica regolarmente registrata in uno degli stati membri dell’Unione Doganale e (ii) deve essere il produttore stesso oppure, se il produttore è straniero, un rappresentante da esso debitamente autorizzato (ad es. l’importatore del prodotto o un consulente/specialista terzo) mediante la stipulazione di un apposito contratto. La Dichiarazione, che può valere per una singola spedizione o avere carattere seriale, è in quest\'ultimo caso valida per un periodo non superiore a 3 o 5 anni a seconda che sia o meno coinvolto un laboratorio di analisi terzo. Il costo legato all\'ottenimento di una Dichiarazione di Conformità si aggira intorno ai 1500 euro per ogni singola tipologia di prodotto. Non sono previste attestazioni di conformità valide per prodotti diversi o fabbricati da produttori diversi o anche per un\'intera gamma di prodotti.

Segnaliamo infine che (i) con riguardo alla merce in oggetto non è previsto l\'obbligo di dotarsi di certificati igienico-sanitari e (ii) che ogni informazione da riportare in etichetta (quindi anche la composizione del prodotto) deve essere in lingua russa.

Si invia in allegato un documento riepilogativo contenente l\'elenco della documentazione necessaria all\'atto dello sdoganamento in Russia, operazione della quale comunque deve occuparsi l\'importatore designato dal produttore.