Dati Paese: LibiaTipologia: commercio Domanda DOBBIAMO FORNIRE IL NOSTRO PRODOTTO AD UN CLIENTE ITALIANO CHE POSSIEDE UNA SEDE SECONDARIA IN LIBIA CON FCA AL PORTO DI LA SPEZIA. LE DOMANDE SONO : LA FORNITURA E' IN ESENZIONE IVA ART. 8 COME UNA NORMALE ESPORTAZIONE FUORI DALLA CEE ? LE OPERAZIONI DOGANALI PER L'ESPORTAZIONE IN LIBIA PREVISTE DALLA INCOTERMS FCA QUANTO COSTANO ALL'ESPORTATORE ? Risposta In riferimento al quesito in oggetto esprimiamo nel seguito le nostre considerazioni di primo orientamento. In linea generale, l’utilizzo della clausola FCA impedisce l’applicazione dell’articolo 8 a) del D.P.R. 633/72, in quanto con essa non si realizza un’esportazione con trasporto e spedizione di beni fuori del territorio della UE . Le cessioni con Incoterms di cui al gruppo F, rientrano in linea generale nella lettera b dell’art 8 ,( cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio della UE , entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso t e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della UE) ma, ai fini della non imponibilità concessa da questa norma, è comunque necessario che la fattura di vendita sia intestata ad un cessionario non residente.