L’articolo 53 della Direttiva CE numero 8 del 2008, dispone che: “Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i relativi servizi accessori, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente”. Tale disciplina è stata recepita in Italia dall’articolo 7-quinquies del D.P.R. 633/ 1972, in base al quale i servizi fieristici e accessori sono considerati territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione.
Ciò premesso, sulla base delle disposizioni della direttiva citata, riteniamo che le prestazioni ricevute – accessorie alla organizzazione della manifestazione fieristica – dovrebbero essere considerate territorialmente rilevanti nel paese di esecuzione e, pertanto, se imponibili, il prestatore francese dovrebbe emettere una fattura con addebito d’imposta.
In ogni caso, suggeriamo di approfondire la normativa e la prassi vigente in Francia in materia di territorialità dell’IVA.