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prestazioni di servizio (no ristorazione)ad imbarcazioni adibite ad uso commerciale con committente con partita iva europea

Dati
Paese: 
Italia
Tipologia: 
Nautica
Domanda

In caso di prestazioni di servizio (no ristorazione)ad imbarcazioni adibite ad uso commerciale con committente con partita iva europea applico l'art. 7ter o l'art. (8bis DPR 633/72)?
Ha rilevanza dove è eseguita la prestazione (in Italia o all'estero)? 

Risposta

Si domanda il regime iva applicabile ad una prestazione svolta da un prestatore italiano, in luogo non identificato, nei confronti di un committente europeo relativamente a servizi su navi ad uso commerciale. Si domandano in particolare chiarimenti circa l’applicazione dell’articolo 7-ter o 8-bis del DPR 633/72.

Per quanto attiene le regole di territorialità rileviamo che la regola generale di cui all’articolo 7-ter (purché il servizio non rientri tra quelli di ristorazione e catering) stabilisce che la prestazione è imponibile ai fini IVA:
 nel paese ove è stabilito il committente del servizio, se- quest’ultimo riveste la qualifica di soggetto passivo IVA (regola “Business to Business”);
 nel paese ove è stabilito il prestatore del servizio, qualora il- committente sia “non soggetto passivo” IVA, ossia un privato consumatore (regola “Business to Consumer” ).

Nel caso in oggetto, il committente è soggetto passivo UE, per cui si rende applicabile la regola del B2B: la prestazione sarà tassata nel paese del committente, non avendo rilevanza il luogo dove è eseguita la prestazione.

L’articolo 8-bis, lettera e) D.P.R. 633/1972, si occupa invece delle operazioni ritenute rilevanti in Italia e stabilisce che le prestazioni di servizi riferite alle navi di cui alla lettera a) e b) dello stesso articolo, (ovvero navi destinate all’esercizio di attività commerciali, pesca, operazioni di salvataggio, assistenza in mare, o destinate alla demolizione, escludendo le navi da diporto adibite alla navigazione per scopo sportivi o ricreativi senza fini di lucro), rientrano nel regime di non imponibilità se si riferiscono a:
- l’uso dei bacini di carenaggio;
- costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento e arredamento delle navi;
- o infine, la demolizione delle navi.
L’applicazione della non imponibilità di cui al citato articolo 8bis, lettera e) ha carattere oggettivo, e si estende a tutte le suddette prestazioni di servizio.

Evidenziamo che il quesito non ha identificato in modo preciso il tipo di prestazioni svolte, ed i luoghi in cui sono svolte, e dunque la risposta ivi descritta deve essere considerata di ordine generale, con i limiti che ciò comporta. Si è comunque ritenuto di fornire alcune indicazioni di massima, ma per dare una risposta completa ed esaustiva sarebbero necessarie indicazioni aggiuntive da parte del vostro consociato. Sul punto si rammenta che la nostra consulenza non afferisce alla normativa sul IVA, se non nei limiti della consulenza specialistica relativa alla contrattualistica internazionale, pertanto sarà necessario, se del caso, concludere il presente intervento nel’ambito di tale diverso contesto.