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Modello Intra 1 bis e Intra 2 bis - indicazione codice "natura transazione"

Dati
Paese: 
Italia
Tipologia: 
Lapideo
Domanda

Avremmo bisogno di un chiarimento relativamente al codice da indicare nella colonna "Natura della Transazione" degli Intra 1-bis e Intra 2-bis.
In caso di acquisto o cessione di beni il codice da indicare è 1 e infatti, finora, abbiamo sempre utilizzato indistintamente questo codice, ma nelle istruzioni dell'Allegato XI pubblicate dall'Agenzia delle Dogane abbiamo rilevato che in caso di Triangolazione Comunitaria andrebbe utilizzato un codice alfabetico.
Nel nostro caso specifico, alcuni ns. clienti svizzeri che utilizzano un numero di identificazione tedesco acquistano da noi del materiale con consegna presso alcuni loro clienti in Germania e a volte anche in Francia e in Austria. Nella fattura, che emettiamo con art. 41, indichiamo il paese di destinazione della merce e a volte anche il nome della ditta, mentre nell'Intra 1-bis indichiamo come paese di destinazione (colonna 12) il codice ISO del paese dove effettivamente viene scaricato il materiale (dunque il paese indicato in fattura), mentre nella colonna Natura della Transazione abbiamo sempre indicato il codice 1.
Il dubbio a questo punto è se finora abbiamo commesso degli errori e se rischiamo delle sanzioni, trattandosi di un dato di natura fiscale.
Effettivamente, nell'anno 2008 abbiamo avuto un'ispezione della Dogana relativa all'anno 2005, ma riguardo alla Natura della Transazione non ci hanno contestato nulla.

Risposta
Come noto, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22
febbraio 2010 stabilisce le modalità e i termini per la presentazione dei
modelli INTRA, modificando la disciplina previgente. In particolare, per
quanto riguarda i codici da indicare nella colonna “Natura della
transazione” dei modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis, nell’All. XI alla
Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. N. 22778/RU del
22 febbraio 2010, si fa presente che in caso di operazioni triangolari
comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di
acquirente-cedente, nella colonna sulla natura della transazione deve essere
indicato il relativo codice alfabetico, anziché il codice numerico.

Tale decreto si applica alle operazioni poste in essere a partire dal 1°
gennaio 2010, mentre per la presentazione degli elenchi riepilogativi
riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 2010 continuano ad essere
utilizzati i modelli di cui alla previgente disciplina.

Tuttavia, è appena il caso di precisare che anche la disciplina in vigore
prima del 1° gennaio 2010 (in particolare il Decreto del Direttore Generale
del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del 27 ottobre 2000,
e successive modificazioni e integrazioni), prevedeva l’uso dei codici
alfabetici, anziché dei codici numerici, per le operazioni triangolari
comunitarie in cui il soggetto obbligato fosse intervenuto in qualità di
acquirente-cedente.

Segnaliamo alla Società che per la correzione dell’errore commesso esistono
due alternative:

1) Utilizzo dei modelli INTRA-1 ter per le cessioni e INTA-2 ter per gli
acquisti (o sezione 2 degli elenchi riepilogativi);
2) Comunicazione alla dogana con la quale si chiede la correzione degli
errori.
A tale ultimo riguardo, si fa presente che, in linea generale, ai sensi del
D.Lgs. 471/97 le sanzioni previste per inesatta/incompleta/irregolare
compilazione dei modelli Intrastat non si applicano se i dati mancanti o
inesatti vengono integrati anche a seguito di richiesta.

Tuttavia,per una più completa indicazione delle sanzioni eventualmente
applicabili e dei concreti rimedi esperibili nella circostanza segnalata
dalla Società, ci riserviamo di analizzare la documentazione di riferimento
dell’operazione ed il verbale delle verifiche effettuate
dall’amministrazione.