La Danimarca rientra nell'UE perciò le regole sono uniformi. In particolare per la vendita a privato si osserva quanto segue:
In merito alla cessione intracomunitaria di vino a privato consumatore in uno stato membro, riteniamo opportuno riepilogare nel prosieguo i profili generali relativi all’imposta sul valore aggiunto ed alle accise, non tenendo conto di regimi particolari che potrebbero applicarsi nel caso di specie (ad es: regime speciale piccoli produttori).
1. Aspetti rilevanti ai fini IVA
Per quanto riguarda gli aspetti IVA della cessione intracomunitaria di vino a privato consumatore, con trasporto a carico del venditore, riteniamo in questo caso inapplicabili le disposizioni contenute nel D.L. 331/1993, per carenza di uno dei requisiti necessari. In tal caso infatti non si è in presenza di una cessione intracomunitaria, ai fini del predetto D.L. per carenza di requisito soggettivo; ciò in quanto il cliente non è un soggetto passivo d’imposta nello Stato Membro di destinazione.
In conseguenza di ciò, la Società dovrà quindi esporre l’IVA in fattura, all’atto della vendita e non dovrà – al momento - compilare il modello Intrastat.
2. Aspetti rilevanti ai fini accise
In linea generale, per quanto concerne le cessioni a privati consumatori di vino in ambito intracomunitario, rileviamo diverse possibilità.
Preliminarmente sottolineiamo che, nel caso in cui la cessione sia effettuata ad un privato consumatore per uso privato ed i beni siano trasportati da quest’ultimo da uno Stato Membro all’altro, l’accisa viene applicata solamente nello Stato in cui i prodotti sono acquistati.
Per stabilire se il quantitativo di prodotto trasportato rientri nell’uso proprio, i quantitativi previsti non possono essere superiori a:
- Bevande spiritose – 10 litri
- Prodotti intermedi – 20 litri
- Vino (di cui 60 litri al massimo di vino spumante) – 90 litri
- Birra – 110 litri
Nel caso fossero soddisfatti tutti i requisiti sopra riportati, l’accisa dovrebbe essere applicata solamente in Italia, dove, per quanto riguarda il vino, in vigenza dell’aliquota zero, la Società ed il privato non dovrebbero sostenere alcun costo.
Diversamente, nel caso in cui i prodotti venissero spediti ad altro Stato Membro, la circolazione dei prodotti potrebbe avvenire con DAA o con DAS, a seconda che la circolazione dei prodotti avvenga in sospensione o ad accisa assolta. Il modello DAA viene utilizzato per i trasporti tra depositi autorizzati; pertanto ritenendo ragionevolmente che il privato consumatore non abbia un deposito accise, riepiloghiamo brevemente le caratteristiche principali del modello DAS, che dovrà scortare il vino.
Modello DAS
In linea generale il modello DAS scorta i prodotti ad accisa assolta; tale documento può consistere in:
Þ Un documento amministrativo di accompagnamento, ove sia conforme al modello Allegato al Reg. CEE 3649/92;
Un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diversoÞ dal precedente, condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo.
In caso di trasferimenti intracomunitari di prodotti ad accisa assolta, il DAS viene emesso per qualsiasi quantitativo. Il DAS si compone di tre esemplari: (i) il primo viene conservato dallo speditore (ii) il secondo scorta la merce e viene conservato dal destinatario (iii) il terzo scorta la merce nei casi in cui si debba procedere all’appuramento.
I DAS di tipo amministrativo, prima della compilazione, sono soggetti a bollatura mediante apposizione del timbro a secco da parte dell’Ufficio competente per territorio.
Þ Obblighi dello speditore
Lo speditore deve (i) fare tutte le annotazioni puntualmente elencate nel precedente paragrafo nel registro di carico e scarico (ii) porre a corredo del registro l’esemplare n. 1 del DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi.
Þ Necessaria preventiva richiesta
Nel caso di specie, per quanto riguarda il “vino “, essendo per lo stesso prevista un’aliquota interna d’accisa pari a zero, il prodotto si ritiene già assoggettato ad accisa se ceduto dallo stabilimento di produzione a un commerciante in genere, e circola sul territorio nazionale osservando le disposizioni della tutela agricola (in senso conforme si sono pronunciate espressamente anche talune Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane).
In particolare, per recipienti inferiori a 60 lt (tipicamente per le bottiglie) – per quanto concerne le vendite nazionali - non viene compilato il DAS ma viene emesso il solo DDT o Documento generico previsti dal D.M. 14 aprile 1999. Sarà pertanto necessario effettuare una preventiva richiesta di emissione del DAS poiché all’interno delle vendite nazionali non è necessariamente prevista la sua compilazione.
Nonostante la merce circoli ad accisa assolta, ricordiamo che, stante la previsione di cui all’art. 7 della Direttiva 92/12, a seconda della destinazione finale dei prodotti già immessi in consumo in un Stato membro ed inviati in un altro Stato membro, ossia nei casi di detenzione “per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati” (cfr anche art. 33 della Direttiva 2008/118/CE), l’accisa diviene esigibile in questo ultimo Stato membro, salvo poi procedere ad eventuali richieste di rimborso nei casi di doppia imposizione.
In sintesi, l’accisa potrà essere richiesta nello Stato Membro di destinazione nel caso in cui la merce sarà ivi fornita e detenuta per scopi commerciali. Infine, la Società che effettua una spedizione intracomunitaria con DAS, dovrà prestare cauzione per un importo pari al 100% dell’accisa corrispondente nel Paese di destinazione.
Per completezza occorrerà verificare altresì la normativa interna, per appurare le modalità di recepimento delle disposizioni di cui al presente paragrafo.