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Vendita di prodotti in ambito Ue e Svizzera tramite agente tedesco

Dati
Paese: 
Germania
Tipologia: 
Servizi
Domanda

una società italiana di produzione di abbigliamento affida ad un soggetto tedesco titolare di partita iva un mandato di rappresentanza per la vendita di propri prodotti in Germania, Austria e Svizzera.
La società italiana come deve trattare la fattura dell'agente tedesco?
Quali sono i suoi adempimenti?

Risposta

Per quanto concerne il quesito in oggetto, segnaliamo alla Società quanto segue.

In applicazione delle nuove norme in materia di IVA in vigore dal 1° gennaio 2010, introdotte dalla direttiva 2008/8/CE e recepite nel nostro ordinamento da apposito decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, per i servizi generici prestati nei confronti dei soggetti passivi IVA, il luogo di tassazione coincide con quello in cui è stabilito il destinatario della prestazione (committente Italiano) (Circolare n. 58/E del 31 Dicembre 2009).

L’ambito oggettivo di applicabilità riguarda:

• i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e
indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;

• le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti
nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;

• le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e
• trasbordo merci);
• le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed
indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione,
dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di
prestazione resa in altro Stato comunitario;
• le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
• le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà
più avanti) di mezzi di trasporto;
• le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto
comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano
materialmente utilizzate:
– prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio
e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
– prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances,
royalties, diritti di autore, e simili;
– prestazioni pubblicitarie;
– prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di
formazione e di addestramento del personale;
– prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
– prestazioni di interpreti e traduttori;
– prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di
televisione;
– prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
– prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
– prestazioni relative a prestiti di personale;
– concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica,
servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di
altri servizi direttamente collegati;
– cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

Pertanto, ove la prestazione ricada tra quelle elencate, essa sarà territorialmente rilevante in Italia.

In tal caso il soggetto passivo italiano dovrà provvedere agli obblighi contabili e di assolvimento dell’IVA per le prestazioni di servizio a lui rese dal soggetto passivo IVA non stabilito in Italia, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (autofattura).