Le fonti e le pregiudiziali
Lo studio delle problematiche della tutela del lavoro estero in Italia
presuppone la conoscenza della normativa relativa, in particolare europea,
nonché quella internazionale extraeuropea e nazionale.
Sono poi rilevanti le eventuali convenzioni stipulate in materia di lavoro fra gli
Stati ed utile guida sono altresì le direttive della comunità europea, le circolari
ministeriali e degli Istituti assicuratori nonché l’esame della giurisprudenza
europea e nazionale che ha deciso su casi concreti.
Sul tema bisogna esaminare in via pregiudiziale se il contratto d’appalto (art.
1655 c.c.) stipulato fra l’impresa comunitaria o extracomunitaria con l’impresa
italiana, sia conforme alla legge italiana o meno.
Si tenga presente che in occasione di accertamenti ispettivi, in molti verbali si
sostiene che i contratti d’appalto stipulati fra imprese locali sono irregolari perché
in realtà si tratta di fornitura di manodopera che non hanno l’autorizzazione
ministeriale prevista.
Si pone poi l’ulteriore problema della sicurezza del lavoro sul posto dove
vengono impiegati i lavoratori provenienti dall’impresa estera.
Il principio della territorialità della prestazione negli Stati comunitari
In materia di distacco di lavoratori nell’ambito europeo vale il principio della
territorialità, cioè dell’obbligo di versare i contributi previdenziali per i
lavoratori di qualsiasi nazionalità nel territorio dove essi prestano la loro
attività.
Le ditte comunitarie che distaccano lavoratori in Italia devono chiedere
all’Inps la relativa autorizzazione, compilando il modello E101.
Solo dopo aver ottenuto detta autorizzazione i lavoratori interessati possono
essere assicurati nel paese di provenienza e per essi nessun obbligo
contributivo sussiste in Italia.
Se invece non è stata attivata la procedura del modello E101 oppure è
scaduta l’autorizzazione al distacco, l’obbligo assicurativo dovrà essere assolto
in Italia secondo il principio territoriale dell’obbligo assicurativo.
In quest’ultimo caso, la ditta comunitaria dovrà aprire un’unità produttiva alla
Camera di Commercio competente ed aprire una posizione assicurativa
all’Inps ed all’Inail.
In pratica le ditte comunitarie dovranno osservare tutte le norme previste
dalla legge (esclusa la tutela previdenziale) per le imprese nazionali e subire
probabilmente degli accessi ispettivi.
La disciplina degli appalti ed i relativi rischi
Nell’organizzazione della propria attività l’impresa alle volte si pone il problema
della necessità di affidare ad altra impresa l’esecuzione di opere o servizi (art.
1655 c.c.).
In questi casi l’imprenditore può scegliere fra l’appalto con un’impresa
nazionale oppure con un’impresa estera.
Nell’ipotesi che ricorra ad un’impresa estera bisogna distinguere se l’appalto
viene stipulato con un’impresa comunitaria o con una extracomunitaria.
In tutti e tre i casi l’appalto stipulato può essere oggetto di contestazioni,
anche perché la rigida normativa vigente non sempre tiene conto della realtà
del mercato.
Appalti con ditte nazionali
La tradizionale contestazione che viene fatta dagli organi di vigilanza in sede
di accertamenti, in primis dalla Guardia di Finanza, è quella centrata sul fatto
che detti contratti in realtà sono invece simulati e nascondono dei contratti di
somministrazione di manodopera forniti da imprese non autorizzate.
Le conseguenze sono che, a carico dei responsabili, vengono contestati degli
illeciti penali, fiscali, amministrativi e civili.
Al responsabile della ditta viene invece contestato il solo illecito penale
dell’intermediazione di manodopera (noto come ipotesi di caporalato).
In tema di regolarità degli appalti, l’ultima sentenza della Cassazione, n.
27164, del 14.11.2008 così recita: “In tema di interposizione nelle prestazioni
di lavoro, l’utilizzo da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed
attrezzature fornite dall’appaltante, dà luogo al cosiddetto pseudo-appalto,
fattispecie vietata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 1369/1960, solo quando
tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale
ed accessorio l’apporto dell’appaltatore”.
Andrà evidenziato comunque che se l’appalto è regolare, a carico
dell’appaltante sussiste l’onere della solidarietà e l’obbligo del coordinamento
in materia di sicurezza del lavoro, (nell’ipotesi che l’appalto sia eseguito
all’interno della stessa azienda).
L’appalto con una impresa comunitaria
L’appalto di una ditta italiana con un’impresa comunitaria è regolato dalla
legge con una procedura particolare.
I lavoratori neo comunitari (vedi ad esempio Polonia), distaccati in Italia in
relazione ad un contratto d’appalto (analogamente a quanto stabilito per i
lavoratori italiani distaccati nei paesi neocomunitari) che siano in possesso del
modello E101 rilasciato da parte dell’autorità competente, continuano ad
essere assicurati nel paese di provenienza e per essi nessun obbligo
contributivo sussiste fin quando non siano trascorsi 12 mesi dall’inizio del
distacco.
Se non è stata o non sarà attivata la procedura del modello E101, ovvero in
caso di superamento del periodo di distacco in esso autorizzato, l’obbligo
assicurativo dovrà essere assolto in Italia secondo il principio di territorialità.