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Nuova legge in Francia sui termini di pagamento

Dati
Paese: 
Italia
Tipologia: 
commercio
Domanda

Trattiamo con fornitori francesi.
Uno di questi ci ha comunicato  che, in riferimento ad una legge che la Francia ha approvato (LEGGE N° 2008-776 DEL 4 AGOSTO 2008 - legge modernizzazione economia LME), si impone per le Società Francesi, dal 2009, il rispetto di nuovi termini di pagamento.
Per cui in base a quanto detto dal 1° /01/2009 le fatture si devono pagare "nel termine di 45 gg fine mese, data fattura", pena l'addebito di interessi di mora di 10 p.percentuali in più, sul tasso sconto BCE (circa 12.5-13%.
LVorremmo capire se questo obbligo riguarda solo i fornitori francesi sotto forma di SOCIETA'(meglio sarebbe capire se solo a resp limitata o anche di persone). In sintesi se si ha l'obbligo del rispetto dei nuovi termini solo nei confronti delle soc di persone e/o di capitali, e NON verso le ditte individuali francesi. Noi abbiamo fornitori dell'una e dell'altra forma.

 

Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, qui di seguito riportato, confermo che la legge francese in questione ha modificato il Code de commerce francese e che le nuove disposizioni sui termini di pagamento sono norme di applicazione necessaria, ovvero applicabili ogniqualvolta il fornitore sia di nazionalità francese indipendentemente dalla legge scelta dalle parti per disciplinare il rapporto commerciale. 
Per la precisione, la novellata normativa francese prevede che, salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita fra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di ricevimento della merce. In ogni caso, il diverso termine convenuto tra le parti non potrà superare a) 45 giorni dalla fine del mese di fatturazione (come indicato alla Recuperando s.r.l.) oppure b) 60 giorni dalla data di emissione della fattura.  
Pur tenendo presente che eventuali pratiche abusivamente elusive dei termini imposti per legge possono dar luogo all’applicazione di sanzioni pecuniarie sino a € 15.000,00, non sembra potersi considerare abusiva la richiesta del cliente al proprio fornitore francese di compensare i più stringenti termini di pagamento imposti dalla normativa in questione con uno sconto sulle forniture successive al 1° gennaio 2009. Per prudenza suggerirei però di condurre solo verbalmente la trattativa sull’eventuale sconto.
 Preciso che la normativa di cui sopra si applica tanto alle società (di capitali e di persone) quanto alle ditte individuali.
 Per ogni ulteriore approfondimento sulla questione, l'articolo, pubblicato in questi giorni sul sito Filodiritto e reperibile a questo link: