Con riferimento al quesito in oggetto, qui di seguito riportato, confermo che la legge francese in questione ha modificato il Code de commerce francese e che le nuove disposizioni sui termini di pagamento sono norme di applicazione necessaria, ovvero applicabili ogniqualvolta il fornitore sia di nazionalità francese indipendentemente dalla legge scelta dalle parti per disciplinare il rapporto commerciale.
Per la precisione, la novellata normativa francese prevede che, salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita fra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di ricevimento della merce. In ogni caso, il diverso termine convenuto tra le parti non potrà superare a) 45 giorni dalla fine del mese di fatturazione (come indicato alla Recuperando s.r.l.) oppure b) 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
Pur tenendo presente che eventuali pratiche abusivamente elusive dei termini imposti per legge possono dar luogo all’applicazione di sanzioni pecuniarie sino a € 15.000,00, non sembra potersi considerare abusiva la richiesta del cliente al proprio fornitore francese di compensare i più stringenti termini di pagamento imposti dalla normativa in questione con uno sconto sulle forniture successive al 1° gennaio 2009. Per prudenza suggerirei però di condurre solo verbalmente la trattativa sull’eventuale sconto.
Preciso che la normativa di cui sopra si applica tanto alle società (di capitali e di persone) quanto alle ditte individuali.
Per ogni ulteriore approfondimento sulla questione, l'articolo, pubblicato in questi giorni sul sito Filodiritto e reperibile a questo link: