In proposito, riteniamo opportuno segnalare come la seguente disamina abbia carattere generico, stante la mancanza di informazioni di dettaglio sulle caratteristiche tecniche dei beni in questione e, pertanto, le seguenti informazioni dovranno essere confermate alla luce di una approfondita analisi delle proprietà tecniche delle predette valvole, da effettuarsi congiuntamente al personale specializzato interno alla Società.
Ciò premesso, riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni sulla documentazione generalmente necessaria per l’esportazione delle merci, per poi esporre alcune considerazioni in merito alla possibile natura di beni a duplice uso dei prodotti esportati dalla Società.
In particolare, all’atto dell’esportazione della merce, la Società dovrà presentare la seguente documentazione:
- fattura commerciale di vendita: la fattura di cessione all’esportazione sarà non imponibile ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 633/72. Più specificamente ai fini IVA sarà non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a) nel caso in cui la cessione effettuata sia una cessione diretta ed il cedente curi il trasporto dei beni all’estero. Diversamente, la fattura sarà non imponibile ai sensi dell’art. 8 , comma 1 lettera b) nel caso in cui la cessione sia indiretta ed il trasporto all’estero avvenga a cura del cessionario non residente entro 90 giorni dalla consegna. In entrambi i casi consigliamo di indicare in fattura l’INCOTERM utilizzato nell’operazione di compravendita;
- documento Amministrativo Unico (D.A.U.): la dichiarazione doganale di esportazione sarà comunque compilata dallo spedizioniere della Società;
- packing list: nella stessa la Società dovrà indicare (i) la completa descrizione dei beni (ii) numero identificativo del prodotto (iii) peso netto e peso lordo di ciascun prodotto (iv) dimensione degli imballaggi (v) dettaglio del contenuto di ogni imballaggio o cartone;
- documento di trasporto;
- certificato di origine.
Oltre alla predetta documentazione, richiesta per la generalità dei prodotti, per quanto concerne il prodotto in oggetto potrebbe essere necessaria una c.d. declaration of conformity (allegata alla presente), da redigere su carta intestata della Società esportatrice, nella quale si attesta che i beni esportati sono conformi agli standard previsti dalla normativa iraniana vigente in materia.
Oltre alla documentazione sopra prevista, riteniamo opportuno segnalare alla Società possibili profili di rischio per quanto concerne la normativa relativa ai beni a duplice uso (Reg. 428/2009, in allegato). Si tratta in particolare di beni che possono avere un utilizzo sia civile che militare ed in relazione ai quali il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno regolamentare il trasferimento degli stessi in Paesi non comunitari (ed in alcuni casi anche in relazione a cessioni intracomunitarie). Per quanto concerne poi l’esportazione di tali beni verso l’Iran, è inoltre prevista una normativa specifica più stringente (Reg. 423/2007, in allegato) la quale individua due diversi livelli di restrizioni: per alcuni prodotti a duplice uso, infatti, vige un divieto assoluto di esportazione verso l’Iran (beni contenuti negli Allegati I e I bis del Regolamento), mentre per altri sussiste l’obbligo di richiedere un’autorizzazione preventiva all’esportazione (beni contenuti nell’Allegato II).
Stante tale delineato quadro normativo, occorrerà effettuare, necessariamente prima dell’esportazione dei prodotti in oggetto, un’attenta analisi delle caratteristiche tecniche degli stessi per determinare se possono essere considerati come beni a duplice uso (e quindi soggetti a restrizione o a controllo) sia in base alla regolamentazione specifica verso l’Iran, sia in base alla regolamentazione generale comunitaria.
In linea generale segnaliamo come, in base alla consultazione della TARIC sul sito Ufficiale dell’Agenzia delle Dogane, non viene associato ai codici nomenclatura 8481.8085.30 (valvole destinate a taluni tipi di veicoli aerei) e 8481.8085.90 (altre valvole) un regime di controllo all’esportazione.
Tuttavia, preme segnalare come tale verifica non possa ritenersi né esaustiva né sufficiente per escludere la natura dual use dei prodotti in questione. Occorrerà, infatti, valutare, sulla base delle caratteristiche tecniche, se i beni in parola rientrano tra quelli per i quali la normativa di settore prevede limitazioni o restrizioni all’esportazione. In particolare:
· qualora venga accertato che i beni rientrino tra quelli elencati negli Allegati I e I bis del Regolamento n. 423/2007, per gli stessi vige un divieto assoluto di esportazione, che potrà essere derogato solo in casi tassativamente individuati e, comunque, sempre previo interessamento dell’Autorità competente e previa verifica delle pattuizioni contrattuali e della destinazione finale dei beni in oggetto;
· diversamente, qualora venga accertato che i beni rientrino nell’Allegato II del medesimo Regolamento 423/2007, gli stessi potranno essere esportati previa richiesta di autorizzazione agli organi competenti;
· infine, qualora i beni da esportare non siano contenuti in alcuna delle categorie indicate nel Regolamento 423/2007, la Società dovrà verificare la rispondenza dei beni con le previsioni del Regolamento base (428/2009) e nel caso in cui i beni dovessero corrispondere a quelli elencati nel Regolamento base, gli stessi potranno essere esportati solo previa richiesta di esportazione.
Nel caso in cui le caratteristiche tecniche dei beni in questione siano tali da poter escludere l’applicazione della normativa sui beni a duplice uso in esame, la Società potrà rilasciare una dichiarazione attestante la natura non dual use dei beni da esportare.