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regime preferenziale delle merci

Dati
Paese: 
Italia
Tipologia: 
Altro manifatturiero
Domanda
L'attività della nostra azienda consiste nella produzione e vendita di cartografia elettronica: in pratica in Italia avviene la totalità del ciclo produttivo (dalla ideazione alla vendita) eccettuata la parte di digitalizzazione dei dati cartografici, che viene svolta in India.
Alcuni nostri clienti europei ci chiedono una "dichiarazione di origine preferenziale dei prodotti", che attesti la provenienza europea degli stessi.
Come possiamo considerare i nostri prodotti?
Risposta
Le disposizioni comunitarie relative all’origine preferenziale delle merci stabiliscono le regole che debbono essere soddisfatte dall’esportatore del paese beneficiario affinché le merci possano acquisire questa origine particolare e beneficiare quindi delle misure tariffarie preferenziali (esenzione o riduzione dei dazi).
Non è di per sé la provenienza geografica a determinare l’origine preferenziale del prodotto importato, fattori rilevanti sono invece il luogo di produzione o i processi di lavorazione che subisce la merce nel paese di esportazione beneficiario delle preferenze.
L'origine preferenziale segue le regole previste dai diversi accordi stretti con i Paesi associati all'UE (PECO, EFTA, ACP) e varia da prodotto a prodotto e da accordo ad accordo.
Ciò implica che ad uno stesso prodotto con lo stesso ciclo produttivo e stessi componenti, può essere attribuita origine preferenziale se esportato verso uno o più stati, ma non verso altri.   
Poichè l'origine preferenziale viene certificata dalla Dogana con un documento denominato EUR1 (o ATR1 per la Turchia)  si suggerisce di definire con la stessa Agenzia delle Dogane, nell'ambito dell'istruttoria della pratica di richiesta di certificazione EUR1, se esistono i presupposti affinchè la vostra produzione possa godere del predetto regime, e verso quali stati.