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spedizione in Irlanda di vino con anticipata vendita a soggetto nazionale

Dati
Paese: 
Irlanda
Tipologia: 
Agroalimentare
Domanda
Oggetto del quesito è la spedizione di una partita di vino IGT Toscana in Irlanda, con consegna a un ente territoriale locale con relativa fattura. infatti il vino, che verrà spedito dall'ente tramite un corriere di Milano, verrà in Irlanda fatto degustare come prodotto tipico, per promuovere il territorio. 
i documenti prodotti sono:
A) Documento di trasporto da Lucca a Milano
B) Fattura con IVA (dato che la vendita viene effettuata in Italia, l'iva va pagata in Italia)
C) Documento di accompagnamento 

-C'é anche da pagare una accisa o tassa, dato che l'ente acquirente fa degustare in Irlanda ma paga il prodotto in Italia e poga anche l'Iva??
-Come devo compilare il documento di accompagnamento dato che il destinatario non è un importatore o ristorante o possessore di partita iva estera irlandese?
- Se c'è un altro documento di accompagnamento che devo compilare, qual'è e come lo devo compilare ?
-Se c'è un codice doganale che devo possedere, qual'è e come faccio ad averlo?

 
Risposta
Nel caso di specie, essendo il prodotto in questione vino, ed essendo per lo stesso previsto un’aliquota interna d’accisa pari a zero, il prodotto si ritiene già assoggettato ad accisa se ceduto dallo stabilimento di produzione a un commerciante in genere, e circola sul territorio nazionale osservando le disposizioni della tutela agricola (in senso conforme si sono pronunciate espressamente anche talune Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane).
In particolare, per recipienti inferiori a 60 lt – per quanto concerne le vendite nazionali - non viene compilato il DAS ma viene emesso il solo DDT o Documento generico previsti dal D.M.14 aprile1999. Sarà pertanto necessario effettuare una preventiva richiesta di emissione del DAS poiché all’interno delle vendite nazionali non è  necessariamente prevista la sua compilazione.
 
Tutto ciò premesso, in linea generale, ritenendo ragionevolmente che l’operazione posta in essere dalla impresa e dall’ente italiano acquirente si sostanzi in primis in una vendita nazionale, la prima non emetterà né DAS né DAA, ma un semplice DDT o Documento generico previsti dal predetto D.M. 14/04/99. La merce sarà poi consegnata dalla impresa all’ente presso i propri stabilimenti.
Conseguentemente, la merce consegnata all’ente sarà ad accisa assolta, e potrà, di li in poi, circolare al livello intracomunitario unicamente scortata da DAS.
Nonostante la merce sia ad accisa assolta, riteniamo che, stante la previsione di cui all’art. 33 della Direttiva 92/12 a seconda della destinazione finale dei prodotti già immessi in consumo in un Stato membro ed inviati in un altro Stato membro (ad esempio, detenzione “per scopi commerciali in un altro Stato membro  per esservi forniti o utilizzati” – cfr. art. 33 della Direttiva 2008/118/CE) l’accisa diventa esigibile in questo ultimo Stato membro, salvo poi procedere ad eventuali richieste di rimborso nei casi di doppia imposizione (non nel caso di specie poiché in Italia, come predetto, l’accisa sul vino è pari a zero).
In sintesi, l’accisa potrà essere richiesta in Irlanda in quanto la merce sarà ivi detenuta per scopi commerciali. Non ci è chiaro a questo proposito chi sarà il soggetto che riceverà la merce e che curerà i conseguenti adempimenti, che potranno essere suscettibili di variazione a seconda della “natura” del soggetto destinatario. In ogni caso la Società che effettua una spedizione intracomunitaria con DAS, dovrà prestare cauzione presumibilmente per un importo pari al 100% dell’accisa corrispondente nel Paese di destinazione.