1) Documentazione generale necessaria per l’importazione
In via generale ricordiamo come per l’importazione di ogni diversa tipologia di prodotto sarà necessaria la seguente documentazione:
- DAU (Documento Amministrativo Unico);
- Modello DV 1 (dichiarazione di valore in dogana) relativo alle importazioni di merci con valore superiore ad € 10.000;
- Fattura commerciale di vendita;
- Documento di trasporto;
- Certificato di origine
- Packing list
2) Documentazione specifica necessaria per l’importazione
Quanto alle specifiche relative ad ogni singolo prodotto indicato dalla Società indichiamo nel seguito i dazi e l’eventuale documentazione necessaria di supporto.
Þ Importazione di Lenti di vetro neutre – NC 90014020
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.9. Qualora tali beni non siano importati per usi militari non è prevista la necessità di allegare ulteriore documentazione all’importazione degli stessi.
Þ Importazione di Lenti in altri materiali – NC 90015020
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.9. Qualora tali beni non siano importati per usi militari non è prevista la necessità di allegare ulteriore documentazione all’importazione degli stessi.
Þ Importazione di montature in plastica – NC 90031100
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.2. Qualora tali beni non siano importati per usi militari non è prevista la necessità di allegare ulteriore documentazione all’importazione degli stessi.
Þ Importazione montature in metallo – NC 90031930
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.2. Qualora tali beni non siano importati per usi militari non è prevista la necessità di allegare ulteriore documentazione all’importazione degli stessi.
Þ Importazione montature in plastica con lenti in plastica – NC 90041091
Per l’importazione di tale prodotto viene previsto un dazio in misura pari a 2.9. Sarà inoltre necessario presentare le seguenti dichiarazioni:
a) Dichiarazione di conformità agli standard tecnici per i dispositivi di protezione individuale
In base alle previsioni della Direttiva 686/1989 i dispositivi immessi in circolazione nel mercato europeo devono essere conformi ad alcuni standard minimi previsti a protezione dei consumatori dall’Unione Europea.
Tale Direttiva stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori. I dispositivi devono essere conformi con le previsioni generali e – qualora previste – con le ulteriori disposizioni specifiche previste dall’Allegato 2 della Direttiva. In particolare si tratta di:
- Previsioni generali: queste si riferiscono in particolare ai requisiti di salute e sicurezza dell’utilizzatore del dispositivo, e comprendono i principi di progettazione dello stesso, le modalità di produzione, i materiali utilizzati, le istruzioni del prodotto, ulteriori informazioni che debbono essere fornite dal produttore ecc.
- Disposizioni specifiche: quanto alle previsioni specifiche per i DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, viene previsto che gli stessi devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore. I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore. Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore. I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione.
Gli obblighi imposti al livello comunitario dalla Direttiva 686/1989 sono stato altresì oggetto di Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente un quadro riepilogativo di tutte le norme armonizzate relative ai dispositivi di protezione individuale. In tale Decreto viene riportato, per quanto concerne gli occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni per uso generale ilriferimento alla norma UNI EN 1836.
A titolo esemplificativo riportiamo qui i requisiti di maggior rilievo previsti dalla norma UNI EN 1836: (i) gli occhiali devono essere privi di parti sporgenti, di spigoli vivi che possono causare disagio o lesioni all’utilizzatore (ii) i materiali con i quali vengono prodotti gli occhiali non devono causare irritazioni nell’utilizzatore (iii) le lenti devono proteggere l’utilizzatore dai raggi UV, UVA e UVB, in conformità agli specifici requisiti previsti nella norma, dai raggi infrarossi, ultravioletti e dalla luce blu.
Qualora i dispositivi siano conformi alla normativa sopra esposta, dovranno riportare il marchio CE, per poter essere immessi sul mercato europeo. Tale marchio attesterà la conformità del prodotto agli standard europei in vigore. Inoltre, lo stesso dovrà essere apposto maniera visibile, indelebile e facilmente leggibile sul dispositivo o sull’imballaggio e dovrà essere corredato dal numero di identificazione dell’autorità competente all’effettuazione del controllo sul prodotto.
Per l’apposizione del predetto marchio, sarà inoltre necessaria una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità redatta in conformità con quanto previsto dall’ Allegato VI della Direttiva.
b) Dichiarazione Cites
Ai fini dell’espletamento delle procedure doganali di importazione, per quanto concerne i prodotti derivanti da specie di animali o vegetali in via di estinzione, sarà necessaria la certificazione CITES, la quale dovrà essere emessa dallo Stato in cui si trova la specie in via di estinzione (cfr EC Reg. 338/1997).
Quanto alle procedure e documenti per l’importazione, vi sono tre diverse procedure da seguire, le quali possono variare a seconda che il prodotto contenga elementi derivati da specie animali o vegetali contenute negli Allegati A,B,C o D; in particolare:
1. Prodotti contenenti specie incluse negli allegati A e B occorrerà:
- Richiesta di autorizzazione per l'importazione, allegando la copia del documento di esportazione, all'autorità competente
- Invio dell'originale dell'autorizzazione all'importazione all'esportatore non europeo.
- L’esibizione alla dogana dei documenti di esportazione ed importazione accompagnanti le merci, sino all'arrivo in UE.
2. Prodotti contenenti specie incluse nell’allegato C occorrerà:
- Una notifica di importazione presentata all'autorità competente prima dell'effettiva importazione del prodotto;
- L’emissione da parte delle autorità dello stato esportatore di:
- un'autorizzazione all'esportazione: nel caso in cui l’importazione avvenga da uno Stato menzionato nell'Allegato C, in relazione alla specie ivi indicata;
- un certificato di origine: nel caso in cui l'importazione avvenga da uno Stato che non è menzionato nell'Allegato C, in relazione alle specie indicate nell’Allegato stesso.
3. Prodotti contenenti specie incluse nell’allegato D occorrerà:
- una notifica dell’importazione all’autorità nazionale competente all’atto di importazione
- compatibilità del prodotto con la normativa sull’etichettatura prevista dalla Direttiva 94/11/EC. In particolare occorrerà verificare la rispondenza del prodotto con i requisiti ivi previsti, tra i quali la presenza di indicazioni circa il materiale costituente il prodotto, le indicazioni in lingua italiana sull’etichetta, se previste, ecc.