Normalmente la fattispecie riguarda le merci temporaneamente esportate in c/lavoro, per le quali è prevista la presentazione di una lista valorizzata (la classica pro-forma) che la Dogana annulla con la dicitura "Non valida art. 8 DPR 633/72" insieme al Dau-ex. Si ritiene che la presentazione in Dogana di una fattura pro-forma attestante la temporanea esportazione del bene strumentale sia sufficiente a vincere la presunzione di cessione ex DPR 441/97: per stare ancor più tranquilli (e poter anche effettuare i relativi ammortamenti) si potrebbe consigliare un contratto di comodato concluso per scambio di corrispondenza commerciale.
Nell'ipotesi in cui, alla fine del comodato, il macchinario non fosse reimportato perchè inservibile, mutuando la disciplina degli stampi (il valore dello stampo, quando non restituito, andrebbe aggiunto pro quota ad ogni importazione delle merci lavorate/stampate, ma ex ante non mi sembra possibile determinarlo) si suggerisce una fattura di vendita alla ditta egiziana. Fattura che a nostro avviso sarebbe non imponibile art. 8, nonostante il bene non sia sul territorio italiano, in quanto trasforma l'esportazione temporanea in definitiva e quindi acquisisce diritto al plafond (anche se l'importo della fattura sarà bassissimo soprattutto se il soggetto egiziano non intende pagarla).
approfondimento:
L’operazione di temporanea esportazione, prevista dall’articolo 214 Tuld, riguarda il movimento di prodotti, materiali, attrezzi, contenitori o veicoli spediti all’estero e da reimportare. La merce viene di norma utilizzata per la partecipazioni a fiere, per una possibile vendita, per l’esecuzione di lavori commissionati.
Le merci in temporanea esportazione mantengono la condizione giuridica di merci ITALIANE e possono quindi essere reimportate in esenzione di dazi o altre imposte, purché il prodotto possa essere riconosciuto al momento della reimportazione. La richiesta di temporanea esportazione viene concessa dalla CIRCOSCRIZIONE DOGANALE, su istanza motivata. Le autorizzazioni possono essere consentite di volta in volta e, di norma, su domanda scritta. Per alcuni prodotti (per esempio tessili), l’autorizzazione deve essere concessa dal Ministro del Commercio estero e da quello delle Finanze.
Al contrario, NON occorre richiesta di autorizzazione per qualsiasi lavorazione da eseguirsi nei PAESI CEE (montaggio, assemblaggio, adattamento ad altre merci) e per riparazioni, compresi il riattamento e la messa a punto. Per quanto riguarda gli oneri relativi alla reimportazione, se la temporanea esportazione è stata effettuata dalla stessa persona fisica o giuridica che effettua la reimportazione e non vi è stato esborso di valuta all’estero, l’IVA non è dovuta. Se, al contrario, la merce durante la temporanea esportazione è stata oggetto di cessione e chi reimporta è persona diversa da colui che ha esportato temporaneamente, l’operazione ai fini dell’Iva è considerata importazione definitiva e il valore di cessione è considerato imponibile ai fini Iva. In alcuni casi, la merce esportata temporaneamente può essere oggetto di vendita all’estero; in tale eventualità occorrerà provvedere a presentare la dichiarazione di esportazione definitiva, da compilarsi sul formulario Dau, a scarico della bolletta di temporanea esportazione che va prodotta.