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contratti di distribuzione estera ed il foro competente

Dati
Paese: 
Francia
Tipologia: 
Complementi d'arredo
Domanda

Con la presente mail sono a richiedere un chiarimento relativo ai contratti di distribuzione estera.

Noi siamo un'azienda che produce e commercializza vasi ed articoli da giardino e stiamo stipulando diversi contratti di distribuzione estera con paesi Europei.
La mia domanda è: nel caso in cui nel contratto non venga esplicitamente indicato il foro competente (che noi pensiamo essere quello italiano della provincia di lucca), in caso di controversia, quale foro verrà "chiamato" a giudicare? In sintesi, se io non indico il foro e avviene una controversia, quale foro sarà dichiarato competente?

Risposta

Nel caso in cui un contratto internazionale di distribuzione non preveda esplicitamente né la scelta della legge applicabile né quella del foro competente, il medesimo contratto sarà di regola sottoposto alla legge del Paese in cui ha sede il distributore (in quanto soggetto che di quel contratto esegue la prestazione caratteristica) e sarà sottoposto alla giurisdizione del Paese nel quale i beni forniti giungono nella effettiva disponibilità del distributore (normalmente, lo stesso Paese in cui ha sede il distributore, a prescindere dal termine di resa prescelto).
Resta quindi fortemente consigliabile stabilire espressamente nei contratti tanto la legge applicabile quanto il foro competente, scelta che, come già detto, incontra il solo limite delle eventuali norme di applicazione necessaria presenti in pochi Paesi del mondo (es. Belgio ed EAU).