L’acquisto cui l’azienda fa riferimento, appare in linea generale qualificabile come “Commercio elettronico diretto” e cioè quello riferito alla cessione elettronica di beni virtuali o di servizi (fornitura di siti web, di programmi, di immagini ecc.) che costituisce sempre e comunque una prestazione di servizi e consente alle parti di concludere la transazione con scarico telematico del prodotto acquistato sotto forma di file digitale, con contemporanea esecuzione del pagamento in linea.
Come disposto dall’articolo 7-ter del D.P.R. N.633 del 1972, “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato”. Pertanto, ai fini IVA, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato. Ciò stante, il committente dovrà integrare il documento ricevuto dal prestatore con l’IVA relativa, o in alternativa, procedere all’assolvimento dell’IVA secondo il meccanismo del c.d. reverse charge (autofattura).
Infine, per quanto riguarda i modelli Intrastat, ricordiamo che dal 1° gennaio 2010 esiste l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi anche in relazione alle prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti stabilite nella Comunità. In particolare, per le prestazioni di servizi di cui all’aricolo 7-ter acquisiti presso soggetti passivi stabiliti in un altro stato membro della comunità, andrà compilato il modello Intra 2.