Si elenca nel seguito la documentazione necessaria per l’esportazione, dall’Italia in Cile, dei prodotti di cui al codice nomenclatura 39221000.
In particolare, all’atto dell’esportazione della merce, la Società dovrà presentare la seguente documentazione:
- fattura commerciale di vendita: la fattura di cessione all’esportazione sarà non imponibile ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 633/72. Più specificamente ai fini IVA sarà non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a) nel caso in cui la cessione effettuata sia una cessione diretta ed il cedente curi il trasporto dei beni all’estero. Diversamente, la fattura sarà non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera b) nel caso in cui la cessione sia indiretta ed il trasporto all’estero avvenga a cura del cessionario non residente entro 90 giorni dalla consegna. In entrambi i casi consigliamo di indicare in fattura l’INCOTERM utilizzato nell’operazione di compravendita. Tale indicazione faciliterà infatti le operazioni di importazione in Cile, per quanto concerne il valore in dogana;
- documento Amministrativo Unico (D.A.U.): la dichiarazione doganale di esportazione sarà comunque compilata dallo spedizioniere della Società;
- packing list: nella stessa la Società dovrà indicare (i) la completa descrizione dei beni (ii) numero identificativo del prodotto (iii) peso netto e peso lordo di ciascun prodotto (iv) dimensione degli imballaggi (v) dettaglio del contenuto di ogni imballaggio o cartone;
- documento di trasporto.
Per completezza segnaliamo che sarà inoltre necessario che l’importatore in Cile presenti una dichiarazione giurata del valore in dogana (“sworn declaration of value”), nella quale dovranno essere indicate le parti della transazione, i rapporti tra le stesse e gli elementi necessari per l’identificazione del corretto valore in dogana. Ad ogni modo l’onere della presentazione di tale ultima dichiarazione incombe sull’importatore in Cile e non sulla Società italiana.
Infine, qualora i prodotti che la Società intende esportare siano rispondenti alle norme di origine preferenziale relative agli scambi tra l’Unione Europea ed il Cile, la Società potrà richiedere il certificato di origine comunitaria (EUR 1) e beneficiare del relativo trattamento preferenziale. In particolare, a seguito della presentazione del suddetto certificato, all’atto dell’importazione in Cile non dovrà essere corrisposto alcun dazio.”