Premesso che è sempre sconsigliabile conferire mandati di agenzia senza contratto scritto (dove nel contratto possono essere inserite le eventuali possibili deroghe alla disciplina di legge), il rapporto in esame, proprio perché non disciplinato da contratto, è regolato dalla legge austriaca ed è sottoposto alla competenza giurisdizionale del giudice austriaco.
Per lo scioglimento del rapporto, essendo questo di durata superiore ai sei anni, occorre un preavviso di sei mesi.
Nonostante la non buona performance dell’agente negli ultimi anni, a quest’ultimo spetterà una indennità di fine rapporto fino ad un massimo di una annualità di provvigioni da calcolarsi sulla media delle provvigioni riscosse negli ultimi cinque anni del rapporto, sempre a condizione che abbia procurato nuovi clienti o che abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e sempre che la mandante continui a godere dei vantaggi derivanti dai rapporti con tali clienti anche dopo la cessazione del rapporto.
In alternativa potrei suggerire di far firmare all’agente un contratto contenente, tra le altre opportune clausole, un impegno di minimo di affari, il cui successivo eventuale mancato raggiungimento potrà legittimare una risoluzione contrattuale per fatto imputabile all’agente; in tal caso quest’ultimo non avrebbe diritto all’indennità.