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Brevettabilità software

Domanda

Abbiamo sviluppato un modello di elaborazione originale e calcolo dati da rendere disponibile tramite un sito internet  e vorremmo tutelare e proteggere l'algoritmo (modello di utilità?).
E' possibile? Come ci dobbiamo muovere?

Risposta
Con la definizione brevetto software ci si riferisce, secondo la definizione adottata dall'Unione Europea, ad un brevetto applicato ad una «invenzione realizzata per mezzo di un elaboratore».
L'Italia aderisce alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e la Legge Invenzioni italiana e la sua interpretazione sono sostanzialmente armonizzate con la CBE e con l'orientamento dell'Ufficio Brevetti Europeo. In conformità all'art. 52 della CBE, l'art. 45 Codice della Proprietà Industriale stabilisce che i programmi per elaboratori, considerati come tali, non sono ritenuti come invenzioni. A seguito dell'Accordo TRIPS, che non esclude la brevettabilità del software, ed i recenti sviluppi internazionali (principalmente negli Stati Uniti ed in Giappone), che consentono la brevettabilità del software, si sta attualmente affermando una nuova interpretazione dell'art. 52 della CBE che risulta in un restringimento del divieto di brevettazione e nel considerare brevettabili quei software aventi natura tecnica, ovvero invenzioni di software che siano soluzioni tecniche a problemi tecnici.
Pertanto, qualora una invenzione di software rappresenti un contributo tecnico allo stato dell'arte, tale invenzione di software è brevettabile all'Ufficio Brevetti Europeo ed anche in Italia. Questo è il caso, ad esempio, di un software inventivo che implementi un procedimento per far funzionare un elaboratore ottimizzandone la gestione delle risorse o che controlli un procedimento di produzione o che attui un procedimento di automazione o che realizzi un metodo di elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche.Un Brevetto di Invenzione protegge gli algoritmi e/o la logica soggiacenti al software, indipendentemente dalla sua specifica implementazione.
 
 
L'Organizzazione europea dei Brevetti (EPO, l'ufficio brevetto europeo) ha rilasciato molti brevetti su invenzioni basate almeno in parte su software da quando è in vigore, dagli anni settanta, la Convenzione europea dei Brevetti. L'articolo 52 della convenzione, come detto, esclude esplicitamente i programmi per computer dalla brevettabilità (comma 2), intesi come programmi per computer in quanto tali (comma 3). L'interpretazione data all'articolo è che può essere brevettabile una nuova soluzione tecnica la quale risolve in maniera inventiva (ossia in maniera non ovvia) un problema tecnico. Nel caso di invenzioni implementate mediante l'utilizzo di un calcolatore, espresse in termini di fasi, per poter ottemperare ai requisiti di brevettabilità vi deve necessariamente essere un Ulteriore Effetto Tecnico che va oltre la normale interazione del software con gli elementi e i dispositivi hardware. La mancanza di un problema Tecnico, consente spesso di poter distinguere un "software" fine a se stesso (ossia un programma per un computer in quanto tale) da un programma in grado di consentire l'ottenimento di una soluzione Tecnica capace di risolvere un Problema Tecnico in maniera nuova e inventiva rispetto allo Stato dell'Arte. Lo Stato dell'Arte è l'insieme di tutto ciò che risulta noto ed accessibile al pubblico mediante qualsiasi divulgazione, scritta o orale, fino al giorno prima della data di deposito di una domanda di brevetto. Ad esempio non è brevettabile un programma che elabora delle immagini. È invece brevettabile un nuovo algoritmo che permette in maniera nuova ed inventiva di elaborare le immagini provenienti da un telescopio, consentendo di aumentare la risoluzione e la qualità delle immagini del telescopio stesso. Un'invenzione basata su computer che risolve solamente un problema commerciale e non un problema tecnico non è considerata brevettabile. Tuttavia, il fatto che un'invenzione sia utile nel settore commerciale non significa automaticamente che non sia brevettabile.
Redigere una domanda di brevetto, soprattutto in questa materia, e seguirla fino alla fase della concessione è un compito complesso. Depositare una domanda di brevetto e seguire gli sviluppi della procedura significa:
• compiere una indagine sullo stato dell’arte esistente, al fine di identificare ricerche o invenzioni preesistenti che possano rendere l’invenzione non brevettabile;
• redigere le rivendicazioni nonché la descrizione completa dell’invenzione secondo
la terminologia tecnica e quella giuridica;
• confrontarsi con l’ufficio brevetti di competenza, nazionale o regionale, soprattutto durante l’esame sostanziale della richiesta di brevetto;
• porre in essere le eventuali modifiche richieste dall’ufficio brevetti alla domanda
di brevetto. Tutti questi aspetti richiedono una profonda conoscenza della normativa sui brevetti e sull’attività degli Uffici brevetti.
Quindi, anche se l’assistenza tecnica o legale generalmente non è obbligatoria è di fatto raccomandata vivamente. È pertanto consigliabile affidarsi ad un consulente in proprietà industriale che abbia sia un’adeguata competenza ed esperienza giuridica sia le conoscenze tecniche relative all’invenzione.