Secondo la normativa in vigore in Europa e recepita in Italia il Software e in generale le cosiddette CII (Computer Implemented Inventions) sono brevettabili soltanto se:
- hanno un carattere tecnico e risolvono un problema tecnico;
- sono nuove;
- comportano un contributo inventivo rispetto allo Stato dell’Arte.
Per ciò che riguarda questo tipo di invenzioni che trovano implementazione in forma di programmi per computer, il carattere tecnico viene individuato nell’effetto (cosiddetto “effetto tecnico secondario”)che l’invenzione (il Software in oggetto) produce all’esterno del computer che esegue il suddetto programma.
Per esemplificare, un software atto a controllare una macchina saldatrice a controllo numerico è brevettabile (l’effetto tecnico secondario essendo il movimento dei bracci della saldatrice) mentre un software per l’elaborazione dei testi non lo è (l’effetto del programma resta confinato all’interno del computer che lo esegue).
Fatta questa premessa possiamo dire che la brevettabilità del software per stenotipia oggetto del quesito in oggetto dipende da qual è la sua interazione con la macchina per stenotipia stessa. Una risposta accurata può essere fornita solo dopo un’analisi più approfondita dell’invenzione. Possiamo dire comunque che, visto che si parla di un sistema “hardware + software” presupponendo quindi l’interazione del programma per computer con un dispositivo hardware, la brevettabilità del trovato potrebbe sussistere.