Il quesito in oggetto riguarda la possibilità di depositare il marchio “(un colore+nome cocktail)” per un colore per pittura murale e le formalità da espletare per evitare eventuali contestazioni.
Il Codice della Proprietà Industriale, agli artt. 7 e ss., dispone che possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di
altre imprese, e detta poi una serie di limiti alla registrabilità a tutela di superiori interessi
pubblici o di diritti di terzi.
Fra tali limitazioni, per quanto può interessare in questa sede, vi è il divieto di registrare
segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o da indicazioni
descrittive che ad essi si riferiscono. Per esemplificare e chiarire il significato di tale
prescrizione, a nostro avviso la parola “(nome cocktail)” non potrebbe essere registrata per
cocktail, in quanto tale parola costituisce appunto la denominazione generica del prodotto
che andrebbe a designare.
Per lo stesso principio, a nostro avviso, a prescindere da eventuali diritti anteriori da parte di
terzi, il segno “(un colore+nome cocktail)” non potrebbe essere registrato per colori e vernici in
quanto immediatamente ed esclusivamente descrittivo di una caratteristica del prodotto, il
colore appunto, e quindi privo di carattere distintivo.
Riteniamo invece che per tali tipi di prodotti potrebbe essere dotato di distintività il segno
“nome cocktail” senza la parola “(colore)” in quanto l’associazione al colore da parte del
pubblico non sarebbe affatto immediata. In questo caso, ravvisiamo l’opportunità di fare una
ricerca di anteriorità, attraverso uno studio di consulenza in diritto industriale, per escludere
la presenza di marchi registrati o depositati identici o simili al segno “nome cocktail” per
vernici o prodotti affini.