Dal punto di vista del diritto dei marchi, le espressioni di Suo interesse oltre ad includere una denominazione geografica, sono composte da parole descrittive e quindi non sono proteggibili di per sé, né lo è il loro significato. Potrebbero comunque essere depositate come marchi figurativi, in modo da proteggere la combinazione delle parole con una particolare versione grafica, che conferisce carattere distintivo ai marchi in questione.
Considerato che le presentazioni di informazioni in quanto tali non possono essere tutelate con brevetto d’invenzione, l’unico strumento a disposizione per la tutela dei siti internet è il diritto d’autore.
L’aspetto esteriore dell’intera homepage è infatti protetto dalla legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633), ritenuta applicabile alle pagine dei siti web, in particolare, agli effetti grafici e/o sonori delle stesse. Il diritto d’autore protegge la forma esteriore e la struttura organizzativa dell’opera che sia dotata di creatività, ossia che sia espressione della personalità dell’autore. Infatti, il diritto d’autore non tutela il contenuto in sé dell’opera, ma appunto la sua forma espressiva, quindi terzi non potranno copiare intere frasi o la struttura espositiva del sito, né le particolari combinazioni di linee e colori che sono espressione della Sua creatività. Ovviamente, presupponiamo che le informazioni disponibili sul sito non violino diritti d’autore di terzi.
Quanto ai dati contenuti nel sito, dottrina e giurisprudenza ritengono che in presenza di determinate condizioni, tra cui la creatività, si applichi anche la tutela delle banche dati.
In questa sede non è, ovviamente, possibile approfondire le varie questioni concernenti il diritto d’autore e le varie tipologie di deposito. Segnaliamo che per fruire della protezione del diritto d’autore, non è obbligatorio depositare o registrare alcunché, perché il diritto d’autore sorge automaticamente al momento della creazione dell’opera. Spesso è tuttavia consigliabile il deposito in quanto attribuisce una “data certa” alla creazione dell’opera, oltre a provarne la paternità.
La legge sul diritto d’autore prevede il deposito di opere inedite presso la SIAE (a cui si può decidere di aderire oppure no), il deposito di opere già pubblicate presso il Ministero dei beni e delle attività culturali (entro 90 giorni dalla pubblicazione) e il deposito dei software nell’apposito Registro. Al riguardo, segnaliamo che un sito immesso in rete è considerato opera pubblicata.
In ogni caso, sarà certamente utile pubblicare sul sito a pié di pagina un disclaimer a tutela della propria opera pubblicata, specificando il nome dell’autore o del titolare dei diritti patrimoniali sull’opera e la data di creazione del sito, ad esempio “© Luigi Rossi, 2008-2009, all rights reserved” oppure “© 2009 Società Alfa, tutti i diritti riservati - Pagina creata il 01/02/2004, ultima modifica 22/07/2009”.