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Importazione di Palme dal Marocco

Dati
Paese: 
Marocco
Tipologia: 
Agroalimentare
Domanda

Vorrei importare dal Marocco alcune specie di palme definite "piante sensibili al punteruolo" e specificatamente la "Phoenix Canariensis".

L'importazione di detta pianta è libera oppure occorre seguire qualche particolare procedura?
Se occorressero delle autorizzazioni a quale Ente ci si deve rivolgere per ottenerle?

Risposta

Innanzitutto segnaliamo che i codici di nomenclatura combinata relativi alle “altre piante da pien’aria” che si possono utilizzare in questo caso sono (i) 0602.9050.10 previsto per le “piante vivaci” ed (ii) 0602.9050.90 previsto per le “altre” piante.

Ciò premesso, abbiamo provveduto ad effettuare una verifica circa l’inclusione della Phoenix canariensis nel novero delle specie protette dalla Convenzione di Washington (di cui al Reg. CE 338/1997).

1. La Normativa CITES

A tal fine ricordiamo che il Reg. 338/97 dispone circa le regole che debbono essere applicate nei paesi della Comunità Europea riguardo alla normativa CITES (Convenzione sul commercio Internazionale delle Specie animali e vegetali minacciate di estinzione, firmata a Washington, USA nel 3 marzo 1973 – nel seguito Convezione CITES).

L’obiettivo di tale Regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio.

3.6.2 Ai sensi del regolamento ora in esame, l’introduzione nella Comunità degli esemplari di specie di cui agli allegati A e B è subordinata all’attuazione delle verifiche necessarie ed alla previa presentazione - presso l’ufficio doganale di introduzione della merce - di una licenza di importazione rilasciata dall’organo di gestione dello Stato membro di destinazione.
Al fine dell’ottenimento di tale licenza, il richiedente dovrà fornire prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell’osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie.

Detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia originale degli stessi, rilasciati - in conformità delle disposizioni previste dalla Convenzione CITES – dall’autorità competente del Paese di esportazione o riesportazione.

2.  Modalità pratiche di richiesta di importazione

La presentazione della documentazione necessaria per l’importazione è fatta mediante richiesta di intervento del personale del Nucleo Operativo CITES del Corpo Forestale dello Stato presso gli uffici doganali abilitati (nel seguito NOC), al fine di procedere:

1.  al riconoscimento merceologico degli specimen presentati; nonchè
2.  alla vidimazione delle autorizzazioni e l’annotazione di alcuni dati che devono figurare nella licenza di importazione.

Occorre sottolineare, che il controllo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza dovrà assicurare che:

1. il permesso di esportazione o il certificato di riesportazione siano la copia originale o conforme al modello richiesto ai fini dell’applicazione delle disposizione della CITES;
2.  la data di scadenza del permesso o del certificato non sia superata;
3.  lo scarico delle quantità effettivamente esportate sia stato effettuato dell’Autorità doganale dello Stato di origine o di provenienza;
4.  il permesso o il certificato sia stato compilato in tutte le sue parti;
5.  siano presenti sul permesso o sul certificato il timbro e la firma dell’Autorità competente, nonchè il bollino di sicurezza, qualora questo sia adottato dello Stato di origine o provenienza.

Successivamente, all’intervento del personale del nucleo operativo ed una volte adempiute le formalità richieste dalla normativa ora in commento, si potrà presentare la dichiarazione di importazione per l’immissione in libera pratica delle merci nel territorio comunitario.

Si segnala che l’importazione in questione sarà consentita alle seguenti condizioni:
1.  presenza del permesso o del certificato CITES;
2.  conformità di tale permesso o certificato al modello richiesto ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione CITES e delle normative comunitarie di riferimento;
3.  presenza sui permessi o sui certificati CITES di timbro e firma dell’Autorità competente;

4.  presenza della licenza di importazione;
5.  presenza della licenza di esportazione, o del certificato di riesportazione, rilasciati dalle Autorità competenti del Paese di origine della merce, ai sensi della normativa vigente.

3. Analisi circa la natura CITES della Phoenix Canariensis

In base a quanto sopra specificato abbiamo provveduto ad effettuare un’analisi circa l’inclusione della Phoenix canariensis tra le specie protette dalla Convenzione di Washington.

In particolare, nonostante la Banca Dati dell’Agenzia delle Dogane indichi - tra le specie incluse nei codici nomenclatura 0602.9050.10 e 0602.9050.90, la possibilità che le stesse rientrino nella Convenzione di Washington, e nel qual caso sarebbe necessario richiedere il certificato CITES, tuttavia ad un’analisi più approfondita, la richiesta di tale certificazione non sembrerebbe richiesta.

Ciò poiché, avendo provveduto a controllare gli specimen inclusi nel Reg. 338/97, la Phoenix Canariensis, non sembra presente.

Per la categoria delle palme vengono infatti indicate le seguenti specie:

- Beccariophoenix madagascariensis

- Chrysalidocarpus decipiens

- Lemurophoenix halleuxii

- Marojejya darianii

- Neodypsis decaryi

- Ravenea rivularis

- Satranala decussilvae

- Voanioala gerardii

Riteniamo tuttavia necessario che la Società provveda a far esaminare ai propri specialisti interni le caratteristiche degli esemplari indicati nel Reg. 338/97 al fine di determinare con certezza la mancata inclusione della Phoenix Canariensis tra le specie protette.