In linea generale le merci importate in Albania devono essere etichettate secondo gli standard nazionali ed internazionali.
Salvo determinate categorie di prodotti disciplinate da specifiche norme, la commercializzazione dei prodotti destinati al consumatore finale è soggetta in Albania alla Legge n. 9902/2008 sulla Tutela dei Consumatori
Per quanto riguarda l'aspetto degli obblighi generali di informazione, la L. 9902 dispone che al consumatore finale debba essere fornita qualsiasi informazione utile a consentire l'identificazione o l'uso del prodotto sulla base della sua specifica natura nonchè sugli eventuali rischi connessi al suo utilizzo.
Riguardo, nello specifico, all'etichettatura, l'art. 8 dispone che l'etichetta dei prodotti deve riportare in manera visibile, leggibile, comprensibile e in lingua Albanese, le seguenti informazioni:
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nome del prodotto
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nome ed indirizzo del produttore, imporatore o distributore
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peso, quantità, dimensione
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durata mininma di conservazione o data di scadenza (se applicabile)
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pezzo di vendita, in valuta locale.
L' obbligo dell'utilizzo della lingua albanese per le informazioni al consumatore è ribadito all'art. 12.
Link alla Legge n.9902/2008
Fonti: Portale europeo Market Access Database e Legge n. 9902/2008