Dati Paese: CinaTipologia: commercio Domanda Avremmo bisogno di sapere se la commercilizzazione in Italia di shoppers di plastica, fabbricati in Cina e venduti a colli (cartoni da 600 e/o 1.000 pezzi)a grossisti, D.O. o G.D.O.(grande distriduzione)e dunque non direttamente al consumatore finale persona fisica, richiede sul singolo prodotto, le indicazioni richieste ex art. 6 Codice al consumo (provenienza del prodotto se fuori U.E.) o se, invece, in tale ambito si deve fare riferimento a una diversa normativa. Risposta La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo relativa all'obbligo di indicare il "made in" non è ancora in vigore. Rimane quindi valida la previsione della legge 126 del 1991 secondo la quale i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella UE. Il nostro consiglio è quindi quello di indicare sui prodotti: "prodotto importato e distribuito da ... con sede legale in...".