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Efficienza e risparmio energetico: i punti salienti del D. Lgs 102/2014

Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014 l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica.
Il decreto si pone l'obiettivo nazionale di risparmio energetico pari alla riduzione, entro il 2020, di 20 milioni di Tonnellate equivalenti di Petrolio (TEP) dei consumi di energia primaria.

Per poter raggiungere questo ambizioso obiettivo, il decreto ha previsto un’ampia serie di interventi ed azioni che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, le imprese e lo stesso cittadino.

I contenuti essenziali del Decreto si sviluppano intorno ai seguenti punti:

· Promozione dell’Efficienza Energetica: nel pubblico, nell’industria, nel privato e nei trasporti;
· Aggiornamento periodico degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;
· Regime obbligatorio di efficienza energetica;
· Obbligo delle Diagnosi Energetica e promozione nell’adozione di sistemi di gestione dell’energia ISO 50001;
· Formazione e informazione in tema di efficienza energetica.

Guardando, in particolare, alle disposizioni che coinvolgono le imprese, il decreto prevede (art.8) che le grandi imprese (sopra i 250 addetti e fatturato non inferiore ai 50 meuro) e le imprese definite “energivore”, indipendentemente dalla loro dimensione, entro il 5/12/2015 e successivamente ogni 4 anni, debbano eseguire una diagnosi energetica per individuare gli interventi più efficaci al fine di ridurre i consumi di energia.
Non sono soggette alla Diagnosi Energetica le imprese che abbiano sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa “[omissis] un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’Allegato 2”.

Per garantire l’attuazione del piano di efficienza energetica, il D.Lgs. 102/2014 definisce modalità e tempistiche per la verifica periodica degli obiettivi e per le eventuali azioni correttive necessarie per il loro raggiungimento: l’ENEA ha l’obbligo di effettuare la verifica della corretta esecuzione della diagnosi energetica per le aziende soggette, su una selezione annuale dei report del 3% e sul 100% delle diagnosi effettuate da auditor interni all’impresa.
I report delle Diagnosi Energetiche vanno comunicati all’ENEA e ad ISPRA che ne cura la conservazione. La diagnosi energetica deve essere effettuata da soggetti certificati UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o altre norme di settore relative agli auditor energetici.

Per una piena promozione dell’efficienza energetica, l’Italia ha previsto programmi di finanziamento delle attività previste dal Decreto Legislativo 102/2014

Per le Piccole e Medie Imprese (PMI) sono previsti una serie di fondi di incentivazione a carattere annuale gestiti dalle Regioni, per lo svolgimento delle diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 (art. 8 comm. 9) o per interventi di efficienza energetica (art. 15 Fondo nazionale per l’efficienza energetica). Questo sulla base del Decreto “Avvio programma per diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese” emanato daIL 12 maggio scorso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il Progetto STEEEP è co-finanziato dall’Unione Europea – Programma Intelligent Energy Europe. La responsabilità per il contenuto di questo documento è degli autori. Esso non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea. Né EASME, né la Commissione Europea sono responsabili per l’uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.