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Il decreto del fare, la conversione in Legge

Il decreto è entrato in vigore il 21 agosto scorso dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 (G.U. n. 194 del 20.8.2013).
Numerose le novità per quanto riguarda cittadini, imprese, rapporti con la pubblica amministrazione e lavoro.
Il binario è quello tracciato da tempo: semplificazioni amministrative e alleggerimento del carico fiscale.
Si parte dalla tutela dell'abitazione principale: Equitalia non potrà più dare corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo. Sono escluse le abitazioni di lusso e i fabbricati A/8 e A/9. In tutti gli altri casi è ammessa l'espropriazione solo se l'importo complessivo del credito supera la soglia dei 120mila euro. Anche la rateazione dei debito con l'agente della riscossione passa dal limite di 20.000 euro a 50.000 suddivise in 72 mensilità, estendibili a 120 a condizione che il contribuente dimostri che, per ragioni estranee alla propria responsabilità, versa in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica. Dovremo però attendere il decreto del Ministro dell'economia che chiarirà le modalità attuative del nuovo meccanismo di rateazione, mentre è già definito che la domanda di rateazione viene presentata dall'interessato dietro semplice istanza priva di qualsiasi formalità.
Tutele specifiche anche per il mondo produttivo: vengono protetti i beni strumentali. Ora la legge prevede che i beni possono essere pignorati nel limite di un quinto, per quanto riguarda Equitalia questo limite risulta applicabile anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Inoltre in caso di pignoramento dei beni strumentali, il primo incanto non potrà aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento stesso e questo per garantire la continuità dell'attività economica concedendo al debitore un tempo ragionevole per coprire il suo debito.
Sarà invece un decreto del Ministro dello sviluppo economico a chiarire l'attuazione di una serie di misure volte a migliorare l'efficacia e potenziare l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, e in via del tutto nuova anche a favore dei professionisti iscritti agli ordini professionali. Si parlerà di aggiornamento delle regole di accesso, di semplificazione delle procedure utilizzando anche tecnologie digitali.
Sempre in tema di imprese, il decreto ripropone le finalità della c.d. Legge Sabatini, un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo attraverso l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti. Tra gli investimenti sono ricompresi anche gli acquisti per hardware e software.
Nuove disposizioni per il DURC.
La norma amplia la platea di soggetti che dovranno acquisire d'ufficio la certificazione, viene infatti estesa agli appalti pubblici per opere, servizi e forniture e nei lavori privati dell'edilizia. Il Durc per i contratti pubblici di lavori e servizi varrà 120 giorni. L'estensione di tale validità si applica anche ai lavori privati in edilizia ma solo fino al 31.12.2014.
Per il pagamento del saldo finale è prevista una eccezione: gli enti dovranno acquisire un nuovo Durc, in caso di mancanza dei requisiti, gli stessi inviteranno l'interessato a regolarizzare le propria posizione contributiva entro 15 giorni dalla notifica tramite Pec.
L'estensione dell'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc vale anche per i subappaltatori. Infine nel corso dei 120 giorni di validità, il Durc potrà essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per il quale era stato richiesto.
Vediamo ora le semplificazioni per l'edilizia.
In primo luogo sono garantiti tempi certi per il rilascio dei permessi di costruire, viene semplificata la realizzazione degli interventi edilizi che comportano modifiche alla sagoma degli edifici, i quali, purché realizzati nel rispetto dei vincoli, sono soggetti alla semplice Scia. Nei centri storici i Comuni dovranno individuare, entro il 30 giugno 2014, le aree escluse dalla semplificazione. Le autorizzazioni eventualmente necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio potranno essere richieste allo sportello unico, contestualmente alla presentazione della Scia o della comunicazione di inizio lavori, e l'agibilità potrà essere attestata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato.
I termini di inizio e di ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, Dia e Scia prima dell'entrata in vigore del Dl 69/2013 sono prorogati di due anni purché, al momento della comunicazione dell'interessato, i termini non siano già decorsi e non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Viene eliminato il silenzio-rifiuto dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici. In definitiva l'ente preposto dovrà esprimere il suo parere entro 5 giorni e indicare all'interessato l'autorità cui è possibile ricorrere. Ancora, anche prima del completamento dell'opera potrà essere chiesta l'agibilità per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o per singole unità immobiliari purché siano funzionalmente autonomi e sottoposti a collaudo.
Concludiamo questa panoramica parlando delle semplificazioni in materia di ambiente.
Le misure sono finalizzate a semplificare le procedure, nel pieno rispetto degli standard europei e senza abbassare i livelli di tutela.
Particolarmente rilevanti sono le semplificazioni in materia di:
acque emunte ai fini della bonifica dei siti contaminati;
utilizzo di terre e rocce da scavo;
materiali di riporto;
eliminazioni di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti che saranno soggette solo ad una comunicazione;
pastazzo di agrumi ossia il residuo della lavorazione degli agrumi.