Lo scorso 19 novembre 2008 è stata approvata la nuova direttiva sui rifiuti (2008/98/CE), che sostituirà le direttive 2006/12/CE (rifiuti), 91/689/CEE (ai rifiuti pericolosi) e 75/439/CEE (eliminazione degli oli usati).
L’atto emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea prevede una disciplina finalizzata a consentire all’Unione Europea di “avvicinarsi ad una società del riciclaggio, cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse”.
Gli Stati membri hanno a disposizione due anni per recepire la direttiva adottando le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.
La direttiva non rappresenta, di per sé, una rivoluzione copernicana in tema di rifiuti; il suo contenuto non si discosta infatti in maniera sostanziale da quello delle direttive che ha modificato e sostituito, ma rappresenta in realtà la volontà del legislatore comunitario di adeguare la normativa alle più moderne evoluzioni scientifiche e sociali.
Gli indirizzi, le linee guida, le scelte operative dettate dalla direttiva intendono di fatto rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, cercando di favorirne quanto più possibile il recupero ed il reimpiego/riciclaggio dei materiali per preservare le risorse naturali.
Eccone una sintetica esposizione:
Ambito di applicazione: sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva un’ampia gamma di materiali e sostanze nonché le acque di scarico, i sottoprodotti diorigine animale ed i rifiuti derivanti dall’estrazione e trattamento di risorse minerarie o dallo sfruttamento di cave.
Obiettivo: stabilire e rafforzare misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia
Rifiuti pericolosi: il provvedimento stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi sia basata, tra l’altro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. Dispone inoltre che i rifiuti pericolosi siano regolamentati con norme rigorose per impedire o limitare per quanto possibile, le potenziali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute umana di una gestione inadeguata.
Deposito e raccolta dei rifiuti: viene operata una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non devono essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta. Nell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Gli Stati membri devono operare una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell’obiettivo della raccolta. La direttiva stabilisce, inoltre, che i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non siano soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche. La direttiva precisa, poi, quando l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere considerato un’operazione di recupero.
Responsabilità del produttore: il provvedimento, seguendo il concetto secondo il quale i costi devono essere ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l’ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti, riprende e conferma il principio “chi inquina paga”. Il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti devono gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana. L’introduzione della responsabilità estesa del produttore nella direttiva è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno.
Prevenzione dei rifiuti: per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle migliori pratiche in questo settore, la direttiva rafforza le disposizioni esistenti al riguardo e introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Le misure perseguono l’obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. È prevista per le parti interessate e per il pubblico in generale la possibilità di partecipare all’elaborazione di tali programmi e l’accesso agli stessi una volta elaborati.
Riutilizzo e riciclaggio: al fine di procedere verso una società europea del riciclaggio, con un alto livello di efficienza delle risorse, la direttiva definisce obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Poiché gli Stati membri continuano ad avere approcci differenti in merito alla raccolta dei rifiuti domestici e dei rifiuti di natura e composizione simili, è opportuno che questi obiettivi per il riutilizzo/riciclaggio tengano conto dei diversi sistemi di raccolta dei vari Stati membri.
Interventi economici: gli Stati membri vengono peraltro incoraggiati a ricorrere, a livello appropriato ma nelle modalità ritenute opportune, a strumenti economici al fine di massimizzare i possibili benefici ambientali dei rifiuti in quanto potenziale risorsa .
Gestione degli oli usati: la direttiva dispone che la gestione degli oli usati avvenga secondo l’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti e che sia accordata una preferenza alle opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. La raccolta differenziata è un elemento determinante per l’adeguata gestione degli oli usati, al fine di evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato.