L'utente metrico è il «titolare dello strumento», ovvero la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura.
Obblighi dei titolari degli strumenti metrici
I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
- comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2 del DM 21 aprile 2017 n.93;
- mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Gli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.