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Operazioni di credito documentario (art. 1527, 1530 Cod. Civ.)
Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ. a “ norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.
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Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.)
Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito al momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 Cod. Civ..
Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di una banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante l’orario di apertura degli sportelli.
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Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalle banche, all’atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’uso (art. 1530 Cod. Civ.)
Quando il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.
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Valuta di addebito in conto corrente di assegni emessi
Gli assegni pagati dalle banche vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.
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Obblighi delle banche nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 c. 2 Cod. Civ.)
Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, si intendono assunti a semplice custodia dalle banche i titoli non quotati nelle Borse italiane e non generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della banca di chiedere in tempo utile le istruzioni del depositante per l’esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti. La Banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.
Con riferimento ai titoli trattati nei mercati esteri organizzati e riconosciuti le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende note le informazioni relative ai titoli.
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Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore
Le banche hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titolari al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l’amministrazione accentrata. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere al raggruppamento di tali titoli, ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.
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Termine per l’esercizio del diritto di opzione
Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni per l’esercizio del diritto di opzione devono pervenire alle Banche è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l’esecuzione delle istruzioni ricevute, ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.
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Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1855 Cod. Civ.)
Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente di cui all’art. 1855 Cod. Civ., le banche sono solite, se non diversamente pattuito, esercitare il diritto di recesso con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell’utilizzo del credito(1).
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Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere
Nel calcolo degli interessi di frazione d’anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, le banche computano i giorni secondo l’anno civile.
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Rinnovazione di precedente operazione cambiaria
Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l’estinzione dell’effetto in scadenza.
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Fondi a disposizione – Significato bancario
Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere (2).
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Accredito in conto “salvo buon fine”
Nell’ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, gli importi degli assegni bancari, circolari, RID e RIBA sono da ritenersi definitivamente disponibili trascorso un determinato termine, senza che pervenga alla banca, che ha il compito di effettuarne l’incasso, notizia dell’eventuale mancato pagamento dei titoli medesimi.
In caso, invece, di negoziazione di assegni diversi da quelli suddetti (vaglia ed altri titoli similari) e di effetti, ricevute e documenti similari, l’importo viene accreditato con riserva e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
E’ tuttavia in facoltà della banca rendere disponibile l’importo anche prima di averne effettuato l’incasso.
Le regole sopra accennate sono seguite nel caso di effetti accreditati “salvo buon fine”. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 Cod. Civ..
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Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche (art. 1856 Cod. Civ.)
Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall’estero sono regolati dalla legge italiana.
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Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod.Civ.)
Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche, anche ai fini dell’art. 1850 Cod.Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale la banca ha il diritto di far vendere senz’altro avviso il pegno.
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Interessi di mora sui mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)
Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.
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Cambiale
Il termine “cambiale” ed il termine “effetto” sono adoperati normalmente per indicare il “pagherò cambiario” o “vaglia cambiario”.
Note
(1) Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis del Cod. Civ..
(2) Con l’espressione ‘fondi a disposizione’ o ‘somme a disposizione’ sono da intendersi i bonifici che in via temporanea non possono essere riconosciuti al beneficiario perché senza causale valutaria.
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Ultima modifica: 27 Agosto 2021