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Transizione 4.0: Credito di formazione

La legge di bilancio 2021 ha confermato le misure precedentemente previste in materia di credito d’imposta per la formazione.

In un'economia 4.0 il personale diventa sempre più una risorsa per l'impresa che deve saperlo impiegare in tutto ciò che non è automatizzabile, ripetitivo e deve, almeno per certi settori, renderlo capace di dialogare con le macchine, di utilizzare strumenti di realtà aumentata ed altro ancora. Inoltre al lavoratore 4.0 sono richieste maggiormente soft skill (lavoro di gruppo, pensiero computazionale, comunicazione in pubblico, linguaggio social) anche perché l'impresa 4.0 è un ambiente in cui le varie funzioni devono dialogare tra di loro per scambiarsi ed arricchirsi dati in un'ottica di ciclo di miglioramento continuo: plan, do, check, act.

Il credito d’imposta di Formazione 4.0 è rivolto alle attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. Tra queste vi rientrano big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A del Decreto Legge 205/2017.

Per sostenere le imprese in questa attività esiste il credito d'imposta per spese di formazione che ha intensità diverse a seconda della dimensione aziendale:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese

La definizione di piccola e media impresa è disponibile qui.

L'intensità aumenta al 60% per tutti se sono coinvolti lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Occorre disporre di documentazione contabile certificata per le spese oltre ad una relazione illustrativa. Si considera spesa ammissibile il costo aziendale delle ore o delle giornate di formazione.

È interessante notare che la misura è applicabile anche ai casi in cui personale interno svolge l'attività di docente o di tutor per diffondere le conoscenze acquisite in uno degli ambiti dell'Allegato A del Decreto Legge 205/2017. In questi casi si riconosce un credito per una spesa massima pari al 30% della retribuzione annua del dipendente.

Per maggiori dettagli si rinvia alla pagina del MISE.

 

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