Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale:
- le imprese individuali cessate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che hanno presentato istanza di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno precedente e hanno presentato la richiesta di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o liquidazione coatta amministrativa nell'anno precedente (fanno eccezione i casi in cui è stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività);
- le società cooperative sciolte nell'anno precedente dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 2544 c.c.;