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Soggetti esonerati dal pagamento

Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali cessate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che hanno  presentato istanza di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno precedente e hanno presentato la richiesta di cancellazione entro il 30  gennaio dell'anno di riferimento;
  • le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o liquidazione coatta amministrativa nell'anno precedente (fanno eccezione i casi in cui è stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le società cooperative sciolte nell'anno precedente dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 2544 c.c.;

 

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