Tutte le imprese che hanno commesso una violazione, ovvero che:
- hanno omesso del tutto il versamento;
- hanno effettuato un versamento incompleto;
- hanno effettuato un versamento in ritardo
sono da considerarsi soggette a una sanzione amministrativa.
Questa viene irrogata tramite emissione di un ruolo, ovvero tramite cartelle esattoriali per il recupero dei diritti dovuti, oppure in casi particolari tramite notifica di un atto di irrogazione.
Se però la violazione viene regolarizzata entro un anno dalla scadenza, è possibile evitare l'irrogazione della sanzione tramite cartella esattoriale, versando contestualmente l'importo del tributo e le somme a titolo di ravvedimento.
Nel caso di tardivo/incompleto/omesso versamento del diritto annuale dovranno essere corrisposti gli interessi oltre alla sanzione.
- Interessi - sono calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui viene contestata la violazione.
- Sanzione:
- per gli anni 2001/2002 la sanzione è stabilita nella misura del 10% del diritto dovuto.
- per gli anni successivi la sanzione è stabilita nella misura del:
- 10% del diritto dovuto nel caso di tardivo versamento non superiore a gg. 30 dalla data di scadenza con omessa maggiorazione dello 0,40%;
- 30% del diritto dovuto nel caso di omesso o incompleto versamento, oltre al versamento effettuato con un ritardo superiore a gg. 30 dalla data di scadenza.
Richiesta di Rateizzazione dell'importo dovuto
La competenza in materia di rateizzazioni è dell'Agenzia Entrate Riscossione SPA. Gli utenti devono rivolgersi direttamente ai Concessionari competenti per la rateizzazione dell'importo dovuto.