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Sanzioni

Le Camere di Commercio sono competenti ad emettere provvedimenti sanzionatori per le violazioni commesse dagli operatori economici in alcune materie previste dalla legge (es. comunicazioni al registro imprese, annotazioni artigiane, attività di autoriparazione, installazione di impianti, sicurezza prodotti, marcatura CE, sicurezza giocattoli, ecc.).

Le sanzioni amministrative devono essere pagate entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e in questo caso si può benificiare del pagamento in misura ridotta.

In caso di mancato pagamento nei termini, il verbale viene trasmesso all'ufficio camerale competente che conduce l'istruttoria e conclude il procedimento sanzionatorio con l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione ai sensi della L. 689/81.

L’ordinanza è un titolo esecutivo: entro 30 giorni dalla notifica occorre effettuare il pagamento in base alle disposizioni indicate sull'ordinanza stessa.

A seguito del ricevimento di ordinanza ingiunzione, il sanzionato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere la rateizzazione della sanzione presentando apposita istanza entro il termine di pagamento dell'ordinanza - e adeguata documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate.

Gli scritti difensivi e le richieste di audizione vengono presentate da parte di chi è interessato a contestare le violazioni accertate dagli organi di vigilanza.

Cosa accade se si omette il pagamento di una sanzione

Quali sono i diritti di chi riceve un verbale di contestazione, un'ordinanza-ingiunzione e una cartella esattoriale

Risposte alle domande ricorrenti dell’utenza a cura dell’Ufficio Sanzioni

In questa sezione sono riportate le sanzioni amministrative di: Registro Imprese, Deposito Bilanci e Artigianato

Quando un cittadino riceve un verbale di accertamento per la violazione di una delle materie di competenza della Camera di Commercio può:

 

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