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Sanzione amministrativa - Registro Imprese

"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro Imprese è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria" (Art. 2630 codice civile).

Gli importi delle sanzioni sono stabiliti dalla Legge 180/2011.

L'accertamento della violazione è fatto a carico di ogni socio amministratore (società di persone) e di ogni amministratore dotato di legale rappresentanza (società di capitali, cooperative, consorzi).

Violazioni Registro Imprese art. 2194 (inclusi adempimenti imprese individuali)

  importo sanzione
Minimo € 10,00
Massimo € 516,00
Importo pagamento liberatorio € 20,00

Violazione Registro imprese art. 2630 cc.

  importo sanzione
dal 31° al 60° gg.
importo sanzione
dal 61° gg in poi
Minimo € 34,33  € 103,00
Massimo € 344,00  € 1.032,00
Oblazione € 68,66 € 206,00 

Sanzioni in caso di deposito bilanci

  importo sanzione
dal 31° al 60° gg.
importo sanzione
dal 61° gg in poi
Minimo € 45,78 € 137,33
Massimo € 458,67  € 1.376,00
Oblazione € 91,56 € 274,66

Violazioni amministrative per adempimenti al R.E.A. (denunce inizio attività, apertura unità locali ecc.)

  importo sanzione
dal 31° al 60° gg.
importo sanzione
dal 61° gg in poi
Per ogni legale rappresentante nel caso in cui l'adempimento sia effettuato € 10,00 € 51,33

 

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