"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro Imprese è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria" (Art. 2630 codice civile).
Gli importi delle sanzioni sono stabiliti dalla Legge 180/2011.
L'accertamento della violazione è fatto a carico di ogni socio amministratore (società di persone) e di ogni amministratore dotato di legale rappresentanza (società di capitali, cooperative, consorzi).
Violazioni Registro Imprese art. 2194 (inclusi adempimenti imprese individuali)
importo sanzione | |
---|---|
Minimo | € 10,00 |
Massimo | € 516,00 |
Importo pagamento liberatorio | € 20,00 |
Violazione Registro imprese art. 2630 cc.
importo sanzione dal 31° al 60° gg. |
importo sanzione dal 61° gg in poi |
|
---|---|---|
Minimo | € 34,33 | € 103,00 |
Massimo | € 344,00 | € 1.032,00 |
Oblazione | € 68,66 | € 206,00 |
Sanzioni in caso di deposito bilanci
importo sanzione dal 31° al 60° gg. |
importo sanzione dal 61° gg in poi |
|
---|---|---|
Minimo | € 45,78 | € 137,33 |
Massimo | € 458,67 | € 1.376,00 |
Oblazione | € 91,56 | € 274,66 |
Violazioni amministrative per adempimenti al R.E.A. (denunce inizio attività, apertura unità locali ecc.)
importo sanzione dal 31° al 60° gg. |
importo sanzione dal 61° gg in poi |
|
---|---|---|
Per ogni legale rappresentante nel caso in cui l'adempimento sia effettuato | € 10,00 | € 51,33 |