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Ruolo dei periti e degli esperti generali

Il Ruolo dei Periti e degli Esperti ha funzioni di pubblicità conoscitiva. Ha cioè lo scopo di far conoscere le persone ritenute idonee ad effettuare perizie in determinate categorie merceologiche, senza attribuire alcuna qualificazione esclusiva. Per questo motivo l'iscrizione al ruolo non è obbligatoria, ma facoltativa.I periti e gli esperti iscritti nel ruolo camerale devono esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività per le quali esistono albi regolati da apposite disposizioni.

Ogni Camera di Commercio adotta in base ad un elenco-tipo un proprio elenco delle categorie e sub-categorie nelle quali è possibile iscriversi, per cui è necessario contattare la Camera interessata al fine di individuare l’oggetto della domanda.

Per poter conseguire l’iscrizione in questo Ruolo occorre possedere determinati requisiti generali, morali e professionali.

Requisiti

Generali: avere compiuto 21 anni;

Morali: non può essere iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti chi:

  • sia stato dichiarato fallito, a meno che non sia intervenuta la chiusura del fallimento;
  • sia stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale.

Professionali: coloro che sono interessati all’iscrizione devono dimostrare, attraverso il proprio curriculum vitae e tutta la documentazione ritenuta adatta allo scopo, la propria idoneità all'esercizio dell'attività di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali si richiede l'iscrizione (es. titoli di studio e attestati di corsi professionali inerenti la categoria prescelta, pubblicazioni, lavori eseguiti, ecc.).

Quale documentazione presentare

Domanda in bollo, su apposito modulo, alla Camera di Commercio, sottoscritta dall’interessato, nella quale dovrà essere autocertificata l’esistenza dei requisiti generali e professionali.

Alla domanda deve essere allegata l’eventuale documentazione dalla quale risulti l’idoneità alle funzioni di perito ed esperto nelle categorie richieste.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub-categorie per le quali si intende esercitare le funzioni di perito o esperto.

Adempimenti successivi

La tessera di riconoscimento è facoltativa ed è rilasciata a tutti gli iscritti nel ruolo che ne facciano richiesta. Per ottenerla occorre presentare:

  • 2 foto formato tessera;
  • una marca da bollo da € 16,00;
  • € 5,00 per diritti di segreteria.

La richiesta di cancellazione dal ruolo comporta la restituzione del tesserino. In caso di smarrimento di quest'ultimo è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da sottoscrivere su modulo e depositare allo sportello camerale.

Tempi

Per la chiusura del procedimento sono previsti per legge 30 giorni. Decorso tale termine la domanda si ritiene comunque accolta in base al principio del silenzio-assenso.

Ricorsi

Contro il diniego di iscrizione nel Ruolo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Modifiche Cancellazioni

Modifiche: si effettuano d'ufficio (solo per coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese), dietro semplice comunicazione dell’interessato e senza il versamento di diritti di segreteria, la variazione della residenza della persona fisica nell’ambito della stessa provincia.

La cancellazione dal Ruolo può avvenire per i seguenti motivi:

  1. quando si verifichi una delle condizioni che impediscono l'iscrizione nel Ruolo;
  2. quando l'iscritto, senza giustificato motivo, abbia rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria o amministrativa;
  3. quando l'iscritto, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto, abbia dato prova di grave negligenza o abbia compromesso la propria reputazione;
  4. quando il perito abbia effettuato perizie in materie non comprese nelle categorie e sub categorie per le quali è iscritto senza aver chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione della Camera di Commercio;
  5. su richiesta.

Ove ricorrano circostanze di minore gravità, nei casi previsti ai punti 2, 3 e 4, può essere disposta la sospensione dal Ruolo per un periodo non superiore a sei mesi.

Modifiche del D.Lgs. 147/2012

La fase di istruttoria delle pratiche è stata affidata alle Camere di Commercio in sostituzione delle abolite Commissioni. L'esito della valutazione dei requisiti sarà espresso tramite determinazione dirigenziale.

 

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