Paragrafi 1 - 3
In tali paragrafi è stampata la dichiarazione d’origine delle merci esportate che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o delegato.
Tale dichiarazione è resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa a fronte di pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese in base a quanto disposto dall’art.76 del D.P.R. medesimo.
Paragrafo 1
Se la merce è interamente di origine comunitaria, occorre indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione onde consentire eventuali accertamenti da parte dei funzionari camerali. Per merce totalmente di origine italiana o di altro Stato membro si fa riferimento a quanto previsto dall’art.23 del Regolamento CEE n.2913/92 (in allegato). Ai fini di tale definizione sarà applicato quanto previsto in materia di acquisizione dell’origine dall’art.36 del Regolamento CE n.450/08 (in allegato).
Occorre indicare la località ove si trova lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta e non l’indirizzo della sede sociale o l’ufficio amministrativo del fabbricante. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente deve provvedere a farsi rilasciare dal fornitore/commerciante, a sua tutela, una dichiarazione attestante il paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell’origine (bolla d’importazione, fattura di acquisto ecc.) che dovrà conservare per eventuali accertamenti. La Camera di Commercio deve comunque essere informata sull’effettivo produttore della merce ed il relativo indirizzo.
Paragrafo 2
Se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l’origine comunitaria, deve essere indicato il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito l’ultima trasformazione sostanziale.
Per alcune categorie l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l’origine sono definite dal regolamento CEE n.2454/93 agli art. da 35 a 46 (in allegato).
L’elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari, affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario, è indicato negli Allegati 10 e 11 del citato regolamento comunitario (in allegato). Ai fini dell’individuazione delle lavorazioni sostanziali sarà applicato l’art.36 del Regolamento CE n. 450/08.
Paragrafo 3
Se la merce non è di origine comunitaria occorre allegare alla domanda il certificato di origine o i documenti che giustificano l’origine delle merci.
I documenti considerati idonei a comprovare l’origine delle merci sono:
- i certificati d’origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio
- le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese d’origine
- le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l’accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l’origine, le polizze di carico indicanti anch’esse specificatamente l’origine.
Non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine. In via del tutto eccezionale, può essere accettata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti e giustifichi i motivi della mancata presentazione del documento originale o ne consenta la visione eventuale da parte del funzionario camerale nel luogo ove l’atto risulta depositato.
La Camera di Commercio si riserverà di fare i controlli sulle dichiarazioni rese.
Nel caso che vengano richiesti certificati di origine per scarico parziale della merce indicata nel certificato di origine emesso all’estero o su altra documentazione presentata, la Camera di Commercio provvederà ad annotare sull’originale i relativi scarichi e ne tratterrà una copia.