Elenco dei requisiti per l'annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese come impresa artigiana a seconda della forma di società:
- Società in Nome collettivo: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, deve svolgere lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo;
- Società in Accomandita Semplice: tutti i soci accomandatari devono partecipare prevalentemente al lavoro e non devono essere soci unici di s.r.l. o soci accomandatari in altra s.a.s attive;
- Società a responsabilità limitata con unico socio: il socio unico deve partecipare prevalentemente al lavoro e non deve essere socio unico di altra s.r.l. unipersonale o socio accomandatario di s.a.s. attive;
- Società Cooperative: la maggioranza dei soci deve prestare il proprio lavoro personale anche manuale nel processo produttivo dell'impresa e deve aver stabilito con l’impresa un rapporto di lavoro autonomo;
- Società a responsabilità limitata pluripersonale: la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, deve prestare il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. I soci imprenditori artigiani devono possedere la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti. In particolare: in caso di amministratore unico, l’amministratore deve essere un socio lavorante; in caso di consiglio di amministrazione o di più amministratori, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci lavoranti.
Sono iscrivibili quali imprese artigiane nella apposita sezione speciale del Registro Imprese:
- Consorzi e le Società Consortili costituiti fra imprese artigiane;
- i Consorzi e le Società Consortili cui partecipino, oltre ad imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni purché in numero non superiore ad un terzo
- Enti pubblici e Enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica in cui le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti