I requisiti di onorabilità richiesti per svolgere l'attività di facchinaggio sono:
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142
- assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
- dal titolare per l’impresa individuale
- da tutti i soci per le società in nome collettivo
- da i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni
- da tutti gli amministratori per le società di capitali e le cooperative
- dagli eventuali preposti all’esercizio dell’impresa o ad un ramo di essa, gli istitori e i direttori per ogni tipo di impresa
Per i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs 6 settember 2011 n.159 è richiesta inoltre la mancata applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, Capo II del D. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione (art. 67 comma 1 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).