I requisiti di onorabilità sono:
- Assenza di sentenza penale definitiva di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:
- Per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
- Per reati contro la fede pubblica o il patrimonio
- Alla pena accessoria dell’ interdizione all’esercizio di una professione o di un’arte, o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, ovvero è intervenuta la riabilitazione;
- Assenza di procedura fallimentare in corso, ovvero è intervenuta la riabilitazione ai sensi degli art. 142,143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16.03.1942, n.267;
- Assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale;
- Assenza di contravvenzioni accertate i per violazioni di norme
- In materia di lavoro
- In materia di previdenza
- In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- Non conciliabili in via amministrativa
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti a seconda della forma giuridica dell'impresa:
- dal titolare per l’impresa individuale:
- da tutti i soci per le società in nome collettivo
- dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni
- da tutti gli amministratori per le società di capitali e le cooperative
- dagli eventuali pre posti all’esercizio dell’impresa o ad un ramo di essa, gli istitori e i direttori per ogni tipo di impresa
Per i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 è richiesta inoltre la mancata applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, Capo II del D. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione (art. 67 comma 1 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).