I requisiti di onorabilità sono:

  • Assenza di sentenza penale definitiva di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:
    • Per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
    • Per reati contro la fede pubblica o il patrimonio
    • Alla pena accessoria dell’ interdizione all’esercizio di una professione o di un’arte, o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, ovvero è intervenuta la riabilitazione;
  • Assenza di procedura fallimentare in corso, ovvero è intervenuta la riabilitazione ai sensi degli art. 142,143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16.03.1942, n.267;
  • Assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale;
  • Assenza di contravvenzioni accertate i per violazioni di norme
    • In materia di lavoro
    • In materia di previdenza
    • In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
    • Non conciliabili in via amministrativa

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti a seconda della forma giuridica dell'impresa:

  • dal titolare per l’impresa individuale:
  • da tutti i soci per le società in nome collettivo
  • dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni
  • da tutti gli amministratori per le società di capitali e le cooperative
  • dagli eventuali pre posti all’esercizio dell’impresa o ad un ramo di essa, gli istitori e i direttori per ogni tipo di impresa

Per i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 è richiesta inoltre la mancata applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, Capo II del D. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione (art. 67 comma 1 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).

 

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