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Registro Apparecchiature Elettriche e Elettroniche - RAEE

Il D. L.gs 29 luglio 2005 n. 151 ha stabilito l’istituzione del Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

La Direttiva comunitaria RAEE, impone, a carico dei produttori e degli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici, i costi dei recupero o smaltimento dei rifiuti generati dai prodotti stessi nonchè il ritiro gratuito delle apparecchiature dimessi dai consumatori e dagli utilizzatori professionali.

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

Ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 151/2005 è considerato produttore:

  • chi fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
  • chi rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
  • chi importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
  • chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

I produttori di apparecchiature di tipo domestico devono adempiere agli obblighi di finanziamento del sistema aderendo ad un sistema collettivo di finanziamento. Ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro con le modalità e termini previsti dalla legge comunicando i dati relativi alla sua costituzione e i produttori che aderiscono al sistema collettivo stesso.

Il D. M. del 25 settembre 2007 n. 185 ha stabilito le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica tramite firma digitale accedendo al portale www.impresa.gov.it : il legale rappresentante può delegare un altro soggetto (es. associazione di categoria) , anch'esso dotato di smart card, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza.

Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio. Entro 30 giorni, dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e in sede di emissione della fattura.

Per saperne di più consultare il sito www.registroaee.it

 

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