Le violazioni di omesso o insufficiente versamento del Diritto Annuale possono essere regolarizzate ricorrendo all'Istituto del "Ravvedimento operoso" sanando spontaneamente la violazione commessa (art. 13, D.Lgs. 472/1997 e art. 6 D.M. 54/2005).

Chi può utilizzarlo

Possono utilizzarlo le imprese già iscritte al Registro Imprese che:

  1. alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
  2. entro 30 gg. dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  3. oltre 30 gg. dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale (con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo);
  4. le imprese nuove iscritte e le unità locali di nuova iscrizione che:
    1. alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o hanno versato un diritto inferiore rispetto al dovuto;
    2. oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale. 

Termini di scadenza

  • Per le imprese già iscritte all'1/01 il termine per avvalersi del ravvedimento cosiddetto breve scade il 30mo giorno successivo alla data di scadenza (la facoltà di ricorrervi è, pertanto, in alternativa alla maggiorazione dello 0,40%). Il termine per avvalersi del ravvedimento cosiddetto lungo scade l'anno successivo alla data di scadenza.
  • Per le imprese e/o le unità di nuova iscrizione, il termine per avvalersi del ravvedimento cosiddetto breve scade il 60mo giorno dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese o di annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane. Il termine per avvalersi del ravvedimento cosiddetto lungo scade l'anno successivo la data di scadenza del pagamento e, pertanto, 1 anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della suddetta domanda.

Si ricorda che i 30gg per il ravvedimento breve iniziano a decorrere allo scadere del termine ordinario previsto per il versamento del diritto o dal giorno successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo. Anche nell' ipotesi in cui il 30mo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Importi da versare

Ravvedimento breve:

  • diritto per i casi di mancato o incompleto pagamento;
  • interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente:
    • 0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
    • 0,3% dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
    • 0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
    • 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
    • 0,01 % dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
    • 1,25% dal 01/01/2022.
  • sanzione pari al 3% del diritto.

Ravvedimento lungo:

  • diritto per i casi di mancato o incompleto pagamento; 
  • interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente:
    • 0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
    • 0,3% dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
    • 0,80% dal 01/01/2019al 31/12/2019;
    • 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
    • 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
    • 1,25% dal 01/01/2022.
  • sanzione pari al 6,00% del diritto.

Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali e indicando i seguenti codici:

  • 3850 per il tributo;
  • 3851 per gli interessi (non compensabile);
  • 3852 per la sanzione (non compensabile).

L'anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo è l'anno di imposta cui si riferisce il versamento e non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione.

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del diritto (ovviamente nei casi di mancato/incompleto versamento) della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il versamento deve essere eseguito con un unico modello F24.

 

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