Tu sei qui

Procedure di Composizione delle crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012 prevede tre distinte tipologie di procedure (procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento):

  • l'accordo del debitore: la procedura mira ad arrivare ad un accordo con i creditori (che si esprimono a maggioranza), e il debitore può essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo
  • il piano del consumatore: ha scopi analoghi all'accordo del debitore, ma è riservato al debitore persona fisica che ha assunto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Inoltre, il piano del consumatore prescinde da un accordo con i creditori in quanto è soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del Tribunale
  • la liquidazione del patrimonio: consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, esclusi i beni di carattere personale, con una procedura analoga a quella fallimentare e che, come per il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori.

Le procedure sono volontarie, quindi prendono avvio da apposita istanza del debitore: nell’ambito territoriale del Tribunale di Lucca, come da apposita comunicazione del giudice delegato, dal 21 marzo 2016 è divenuto operativo l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento  (O.C.C.) costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca; pertanto non è più necessario chiedere al Tribunale di nominare un professionista per la gestione della crisi.

Chi intenda proporre ricorso dovrà rivolgersi direttamente all’O.C.C..

Le procedure inoltre:

  • hanno carattere concorsuale (concorrono, cioè, tutti i creditori), con il vantaggio di impedire ai singoli creditori di fare azioni cautelari o esecutive individuali
  • sospendono il corso degli interessi convenzionali o legali
  • comportano la possibilità per il debitore di un pagamento parziale dei propri creditori e, quando ci sono determinati requisiti, consentono di ricorrere all'istituto dell'esdebitazione che libera il creditore dai crediti non soddisfatti in sede concorsuale.

 

Ti è stata utile questa pagina?