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Preconfezionati

Si dice che un prodotto è preconfezionato quando:

  • è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, in modo che il quantitativo di prodotto non possa essere modificato senza alterare l'imballaggio
  • il confezionamento è effettuato in assenza dell'acquirente
  • la quantità di prodotto contenuto ha un valore prefissato.

La normativa vigente (principalmente D.Lgs. 451/76, L. 690/78, D.P.R. 391/80) fissa apposite regole che il produttore deve rispettare e detta le modalità di controllo che devono effettuare gli uffici metrici, basate su criteri statistici.

Le regole alle quali deve attenersi il produttore sono:

  • la produzione deve essere tale che in media i preimballaggi devono contenere un quantitaitivo effettivo non inferiore a quello indicato in etichetta
  • per ciascun lotto è ammissibile solo un certo numero di prodotti difettosi (definito dalla legge in base alla numerosità del lotto) che presentino un peso effettivo inferiore a quello nominale entro le tolleranze fissate dalla norma
  • i preimballaggi che presentano un errore superiore al doppio di quello indicato nella tabella delle tolleranze non possono essere commercializzati

Ad eccezione dei prodotti dolciari inferiori a 30 grammi, nei preimballaggi di contenuto superiore a 5 grammi o a 5 millilitri è obbligatoria l’iscrizione relativa al contenuto nominale; il valore numerico deve essere seguito dal simbolo o nome dell’unità di misura.

L’iscrizione deve essere indelebile, ben leggibile e situata nello stesso campo visivo del nome del prodotto. Gli strumenti di controllo del produttore devono essere sempre di tipo legale e con una sensibilità adeguata alla quantità di prodotto trattato per la singola confezione.

Attività di vigilanza

L'ufficio Ispettivo della Camera di Commercio è incaricato della vigilanza sul rispetto della normativa sui preimballaggi, della sorveglianza sulle quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi e sulle iscrizioni metrologiche, per verificare che:

  • in un lotto di confezionamento il contenuto medio effettivo sia maggiore o uguale a quello nominale indicato sull'imballaggio;
  • per ciascun lotto è ammissibile solo un certo numero di prodotti difettosi (definito dalla legge in base alla numerosità del lotto) che presentino un peso effettivo inferiore a quello nominale entro le tolleranze fissate dalla norma;
  • i prodotti il cui contenuto effettivo presenti un errore, in meno, doppio rispetto a quello tollerato, non possono essere commercializzati;
  • le procedure adottate dalle aziende produttrici per garantire la conformità dei lotti di confezionamento alla normativa.

 

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