Il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione deve essere depositato in cancelleria entro 30/gg. dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento.
L’opponente può stare in giudizio direttamente e, se non può essere presente all’udienza di comparizione, deve dimostrare di avere un giustificato motivo, così viene dichiarato assente e non contumace.
Le sentenze di primo grado del giudice di pace sono appellabili in Tribunale, mentre quelle del Tribunale presso la Corte d’Appello.