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Opposizione all’ordinanza-ingiunzione

Il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione deve essere depositato in cancelleria entro 30/gg. dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento.

L’opponente può stare in giudizio direttamente e, se non può essere presente all’udienza di comparizione, deve dimostrare di avere un giustificato motivo, così viene dichiarato assente e non contumace.

Le sentenze di primo grado del giudice di pace sono appellabili in Tribunale, mentre quelle del Tribunale presso la Corte d’Appello.

 

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