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Operatori Economici e i loro Obblighi

Fabbricante

Persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare e fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio

Obblighi del Fabbricante

  1. Garantisce la conformità
  2. Predispone la documentazione tecnica e la conserva per 10 anni
  3. Esegue la valutazione di conformità
  4. Redige la dichiarazione di conformità
  5. Appone la marcatura CEE

Rappresentante Autorizzato

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

Obblighi del Rappresentante autorizzato

il rappresentante non è responsabile della progettazione, della fabbricazione del giocattolo e della stesura della documentazione tecnica . Nei confronti delle autorità nazionali di vigilanza e controllo:

  1. Tiene a disposizione per 10 anni:
    • dichiarazione CE di conformità
    • documentazione tecnica
  2. Fornisce informazioni e documentazione
  3. Coopera per eliminare rischi dai giocattoli sotto mandato

Sanzioni a carico del Rappresentante Autorizzato qualora non ottemperi ai suoi obblighi

Se non forniscono alle Autorità le informazioni richieste e non le conservano per 10 anni:
Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro

Importatore
Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo.

Obblighi dell’importatore:

  1. Immette sul mercato giocattoli sicuri
  2. Si assicura che il fabbricante assolva i suoi compiti
  3. Garantisce corretto trasporto ed immagazzinamento
  4. Conserva per 10 anni Dichiarazione CE di conformità
  5. Garantisce la disponibilità della Documentazione Tecnica.

Distributore

Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.

Obblighi del distributore

  1. Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato verifica che sia marcato e che sia corredato di istruzioni e informazioni sulla sicurezza;
  2. Garantisce che mentre il giocattolo è sotto la sua responsabilità sia trasportato ed immagazzinato in modo tale da non compromettere la conformita’.
  3. Se ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme non lo immette sul mercato e/o si assicura che vengano adottate misure per:
    • metterlo a norma
    • richiamarlo dal mercato
    • ritirarlo dal mercato
    • informa le autorità circa il pericolo e si mette a disposizione per fornire informazioni e documentazione.

Sanzioni a carico del distributore

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Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente e sono applicate nel caso che il fatto non costituisca più grave reato.

 

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