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Obbligo della PEC nelle procedure concorsuali

Il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore (nella liquidazione coatta amministrativa) e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 17, comma 2-bis, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

L'adempimento è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a diritti di segreteria nella misura di € 10,00. Il ritardo nella comunicazione comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2194 c.c..

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore nominati prima del 01/01/2013, anche se non obbligati, possono comunicare il proprio indirizzo Pec ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

 

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