Ottenuto il Carnet, l’interessato deve:

  • presentare il documento con le relative merci ad una dogana italiana, per consentirle di verificarle
  • apporre i contrassegni necessari alla loro identificazione
  • attestare, nell’apposito spazio della copertina verde, che tali operazioni sono state effettuate
  • distaccare il volet di uscita contenente l’indicazione delle merci riportate sul retro della copertina verde (il volet di uscita può anche essere distaccato da una dogana di altro Paese dell’Unione Europea, qualora l’uscita dal territorio dell’Unione avvenga da un Paese dell’UE diverso dall’Italia).

Nel corso del suo viaggio, quando il titolare passa da un Paese ad un altro, dovrà presentare ogni volta merci e documento alla dogana di entrata e a quella di uscita dei Paesi visitati, dopo aver preventivamente compilato il volet da usarsi in ciascun caso. Su tutti i volets vanno indicate quelle merci che si vogliono esportare, importare o riesportare da un Paese terzo o reimportare in Italia e che vengono, quindi, presentate alla Dogana.
Nel caso in cui alcune merci, col consenso delle dogane estere interessate, siano immesse al consumo nel Paese d’importazione temporanea previo pagamento dei diritti doganali dovuti in base alle leggi vigenti nel Paese stesso, il Carnet si considera regolarmente utilizzato se il titolare presenta alla Camera di Commercio la bolletta doganale da cui risulti il pagamento dei diritti, la souche di riesportazione con l’annotazione della dogana estera attestante che la posizione è stata regolata e la souche di reimportazione in Italia o nell’UE contenete gli estremi dell’autorizzazione all’esportazione definitiva che può essere presentata unicamente alla dogana che ha autorizzato l’esportazione temporanea delle merci, anche se presso un altro Stato membro.
Il carnet rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere valido agli effetti doganali, deve essere presentato, unitamente alle merci, ad una dogana dell'Unione Europea che provvederà a prenderlo in carico ed eventualmente ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci. Tale operazione viene effettuata al momento dell'uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna.
Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina.
Per i prodotti orafi la dogana normalmente richiede le fotografie in originale o in fotocopia della merce. Per le opere d'arte occorre avere il benestare delle Belle Arti. Quando le merci da esportare sono soggette al vincolo dell'autorizzazione ministeriale è necessario presentare alla dogana di uscita tale documento.

Qualora l'utilizzatore del carnet vuole lasciare parte o tutte le merci definitivamente in un Paese estero nel quale sono state importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo del commercio estero vigenti in quel paese, dovrà farne richiesta alle autorità doganali estere, pagando i relativi diritti e facendo annotare tale pagamento sulla souche di riesportazione. Al rientro nell'Unione Europea occorre ugualmente far vistare il carnet alla dogana comunitaria al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea esportazione. Al termine dell'utilizzo, e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza, il carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio che lo ha emesso, corredato di tutte le souches relative ai fogli utilizzati, nonchè dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati. Contemporaneamente alla riconsegna del carnet dovrà essere presentata copia delle fatture di vendita e della bolla doganale di importazione definitiva in paese estero.

 

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